Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), con la circolare n. 298 del 20/11/2023, fornisce chiarimenti sulla possibilità di utilizzare le procedure ordinarie di selezione dei concorrenti per l’affidamento di appalti per importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 14 del Codice appalti, d.lgs. 36/2023 (soglie recentemente aggiornate dal regolamento 15.11.23, n. 2023/2495/UE).
In particolare, il Ministero ricorda che l’articolo 50, comma 1, del codice prevede l’affidamento diretto e le procedure negoziate per importi specifici, oltre alla possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, per importi superiori a un milione di euro. Con riferimento a quest’ultimo articolo, il Ministero evidenzia che il nuovo codice mira a garantire continuità alle semplificazioni introdotte negli ultimi anni (d.l. 76/2020 e d.l. 77/2021), stabilendo soglie di importo al di sotto delle quali possono essere utilizzate procedure ritenute idonee per garantire gli obiettivi di celerità e semplificazione.
Tale continuità, tuttavia, non sottrae i lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea al rispetto dei principi generali che lo stesso Codice richiama all’articolo 48, comma 1. E, tra questi principi, quello dell’accesso al mercato e i correlati principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza, proporzionalità e fiducia.
Ne consegue, secondo il Ministero, la necessità di ribadire che «le disposizioni contenute nell’articolo 50 del codice vanno interpretate e applicate nel solco dei principi e delle regole della normativa di settore dell’Unione europea, che in particolare richiama gli Stati membri a prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare procedure aperte o ristrette come disposto dalla direttiva 2014/24/UE».
In merito a quanto sopra riportato, si osserva che la posizione attuale MIT si allinea al parere n. 735 del 24.09.2020 emesso dallo stesso Ministero, a seguito dell’entrata in vigore e della successiva conversione in legge del citato d.l. 16.7.2020, n. 76. In tale occasione, il MIT affermò che, in assenza di intenti dilatori, le stazioni appaltanti potevano comunque ricorrere alle procedure ordinarie. Nonostante queste non fossero specificamente previste dal testo normativo, il loro utilizzo era infatti consentito in base ai principi generali dell’articolo 30 del d.lgs. 50/2016. In ogni caso, si raccomandava di motivare adeguatamente tale scelta.