L’Inps, con il messaggio n. 3884/2023, ha illustrato la disciplina in materia di fringe benefits, introdotta dal decreto-legge n. 48/2023, e ha poi fornito le istruzioni per effettuare i conguagli contributivi nei casi in cui le somme relative ai fringe benefit, corrisposte ai dipendenti per l’anno 2023, risultino superiori alla soglia di 3.000€, in presenza di lavoratori dipendenti con figli, o di 258,23€, nei restanti casi.
Si riporta di seguito quanto illustrato dall’Istituto.
Quadro normativo
L’Inps ha innanzitutto ricordato che l’articolo 6 del decreto legislativo n. 314/1997, novellando l’articolo 12 della legge n. 153/1969, ha introdotto il principio della unificazione della retribuzione imponibile fiscale e previdenziale, stabilendo espressamente che l’assoggettamento al prelievo contributivo dei redditi di lavoro dipendente avvenga sulla medesima base determinata ai fini fiscali, salvo specifiche deroghe.
Al riguardo, l’Istituto ha evidenziato che, in via generale, nella determinazione della retribuzione imponibile ai fini previdenziali occorre tenere conto anche del regime di esclusione dalla concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente del valore normale dei beni ceduti e dei servizi prestati (c.d. fringe benefit) se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo d’imposta, alla soglia pari a 258,23 euro, fissata dal comma 3, dell’articolo 51, del TUIR.
Il superamento della suddetta soglia comporta l’inclusione nel reddito di lavoro dipendente anche della quota di valore inferiore al medesimo limite e, conseguentemente, l’assoggettabilità per l’intero valore al prelievo previdenziale.
L’Inps ha altresì ricordato che il decreto-legge n. 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85/2023, ha introdotto, al comma 1 dell’articolo 40, una disciplina in deroga al citato comma 3, articolo 51, TUIR (cfr., da ultimo, comunicazione Ance del 6 luglio scorso).
Nel dettaglio, per il periodo di imposta 2023, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 3.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli a carico (ai sensi dell’articolo 12, comma 2, TUIR), nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. I datori di lavoro sono, inoltre, tenuti a fornire preventivamente informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, laddove presenti.
L’agevolazione di cui sopra è riconosciuta in misura intera a ogni genitore titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi. Per l’individuazione delle condizioni di spettanza del beneficio, l’Inps ha rinviato alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23/E del 1° agosto 2023.
Per la restante platea di lavoratori dipendenti, invece, continua ad applicarsi il regime ordinario di cui al citato articolo 51, comma 3, del TUIR, che prevede una soglia di esenzione fino a 258,23 euro e che può avere a oggetto le sole erogazioni in natura (e non quelle in denaro). Sono, quindi, esclusi i rimborsi e le somme erogate per il pagamento delle bollette di luce e gas.
L’Istituto ha, inoltre, evidenziato che, ai fini della determinazione del valore da attribuire ai beni e servizi offerti, la verifica della soglia di esenzione avviene ai sensi dell’articolo 9 del TUIR. Per i c.d. voucher la soglia deve essere verificata con riferimento all’insieme dei beni e servizi di cui il dipendente ha fruito a titolo di fringe benefit nello stesso periodo di imposta.
Resta, comunque, ferma in entrambi i suddetti casi la disciplina generale prevista al terzo periodo del comma 3 dell’articolo 51 del TUIR, secondo cui se il valore dei beni o dei servizi prestati risulti complessivamente superiore al limite previsto (3.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico e 258,23 euro per i restanti lavoratori dipendenti), il datore di lavoro deve assoggettare a contribuzione l’intero importo corrisposto e, dunque, anche la quota di valore inferiore al medesimo limite.
Passando alla diversa misura del c.d. bonus carburante di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 5/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 23/2023, l’Inps ha evidenziato che tale agevolazione non rileva ai fini contributivi, ma esclusivamente ai fini fiscali(cfr., da ultimo, comunicazione Ance del 24 marzo 2023). Pertanto, il valore del “bonus carburante” erogato nel corso dell’anno d’imposta 2023 concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente ai fini dell’assoggettamento al prelievo contributivo.
Al riguardo, l’Istituto ha precisato che il “bonus carburante” costituisce un’ulteriore agevolazione rispetto a quella prevista dall’articolo 40, comma 1, del decreto-legge n. 48/2023 sopra illustrata e, pertanto, è sovrapponibile alla disciplina generale di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR.
Ne consegue che la quota relativa ai buoni benzina (ovvero l’intero importo) fino a 200 euro che, in considerazione del valore degli ulteriori benefit ceduti, risulti eccedente la soglia di 3.000 euro, per i lavoratori dipendenti con figli a carico, o la soglia di 258,23 euro, per i restanti lavoratori dipendenti, è sempre assoggettata a contribuzione previdenziale ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 5/2023.
Diversamente, la quota relativa ai buoni benzina imputabile al “bonus carburante” eventualmente confluita nell’importo ancora capiente degli altri benefit (comprensiva di eventuali ulteriori buoni benzina) resta esclusa dalla base imponibile ai fini contributivi.
L’Inps ha poi precisato che le disposizioni in commento rilevano anche qualora il lavoratore dipendente abbia scelto la sostituzione dei premi di risultato (in tutto o in parte) con i fringe benefit.
L’Istituto ha, infine, precisato che, anche per la determinazione del limite soglia di 3.000 euro, previsto dal citato articolo 40, comma 1, del decreto-legge n. 48/2023, si deve tenere conto di quei beni o servizi (nonché di eventuali rimborsi o somme erogate per utenze di acqua, luce e gas) corrisposti da eventuali precedenti datori di lavoro.
Operazioni di conguaglio in capo ai datori di lavoro
Come già ricordato, nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore e le somme relative ai fringe benefit risultino superiori ai limiti previsti per il periodo d’imposta 2023, il datore di lavoro dovrà provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente.
L’Istituto ha altresì ribadito che per la determinazione dei limiti sopra illustrati si dovrà tener conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro.
L’Inps ha poi precisato che, ai soli fini previdenziali, in caso di superamento del limite previsto, il datore di lavoro che opera il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefits da lui erogati (diversamente da quanto avviene ai fini fiscali, dove sarà trattenuta anche l’IRPEF sul fringe benefit erogato dal precedente datore di lavoro).
Per le operazioni di conguaglio contributivo il datore di lavoro si atterrà alle seguenti modalità:
Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti inferiore al predetto limite, non potendo portare l’importo in diminuzione della retribuzione imponibile, il datore di lavoro dovrà provvedere al recupero della contribuzione versata sul differenziale.
Per le modalità di esposizione dei dati nel flusso Uniemens, si rinvia al messaggio allegato.