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Da gennaio la nuova ZES unica Mezzogiorno: quali le semplificazioni amministrative previste

20 Novembre 2023
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Il decreto-legge n. 124 del 19 settembre 2023 (convertito nella Legge n. 132 del 13 novembre 2023 – G.U. n. 268 del 16/11/2023) prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2024 le attuali 8 ZES esistenti siano sostituite da un’unica ZES che ricomprenderà i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.

Tra le misure agevolative previste per sostenere le attività produttive nell’area del Mezzogiorno ricomprese nella ZES unica, il decreto-legge contiene anche misure di semplificazione di carattere amministrativo.

SPORTELLO UNICO DIGITALE  ZES – S.U.D. ZES (art. 13 DL n. 124/2019)

Si prevede l’istituzione dal 1° gennaio 2024 dello Sportello Unico Digitale ZES che prenderà il posto degli sportelli unici digitali già attivati.

Al S.U.D. ZES sono attribuite, nei casi previsti dall’articolo 14 del decreto, le funzioni dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) che, ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160, rappresenta  l’ unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività.

Lo Sportello unico S.U.D. ZES sarà pertanto compente sui procedimenti amministrativi riguardanti:

  • le attività economiche e produttive di beni e servizi e la realizzazione, l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi;
  • l’intervento edilizio produttivo, compresi gli interventi di trasformazione del territorio ad iniziativa privata e gli interventi sugli edifici esistenti e quelli necessari alla realizzazione, modifica ed esercizio di attività produttiva;
  • la realizzazione, l’ampliamento la ristrutturazione di strutture dedicate ad eventi sportivi o eventi culturali di pubblico spettacolo.

La finalità sottesa alla creazione dello Sportello unico S.U.D. ZES è quella di garantire una  maggiore efficienza del processo decisionale. Si tratterà di vedere nel tempo l’effettiva messa in operatività di tale sistema in quanto gli effetti auspicati si fondano molto sulla capacità amministrativa della Struttura di missione a cui è affidato il compito di attuare le misure di semplificazione previste dal DL.

PROCEDIMENTO UNICO (art. 14 DL n. 124/2019)

Il procedimento unico riguarda i progetti inerenti alle attività economiche ovvero all’insediamento di attività industriali, produttive ed economiche all’interno della ZES unica soggetti ad autorizzazione unica.

Sono fatte salve le norme vigenti in materia di:

  • autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche,
  • opere ed altre attività ricadenti nella competenza territoriale degli aeroporti,
  • investimenti di rilevanza strategica come definiti dall’articolo 32 del D.L. n. 115/2022 e dall’articolo 13 del D.L. n. 104/2023;
  • disciplina del commercio di cui al D.Lgs. n. 14/1998.

 

Sono, ad ogni modo, esclusi dal procedimento unico i progetti soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, a cui continuano, quindi, ad applicarsi le disposizioni in materia di SCIA di cui agli articoli 19 e 19-bis della legge n. 241/1990, nonché  i progetti in relazione ai quali non è previsto il rilascio di un titolo abilitativo.

Nell’ambito del procedimento unico non è ammesso il frazionamento del procedimento per l’acquisizione asincrona dei diversi titoli abilitativi necessari per il medesimo intervento.

AUTORIZZAZIONE UNICA (art. 15 DL n. 124/2019)

Possono chiedere il rilascio dell’autorizzazione unica, presso lo Sportello Unico,  coloro i quali intendono avviare attività economiche, ovvero insediare attività industriali, produttive e logistiche all’interno della Zona economica speciale (ZES). Il procedimento, descritto dalla norma, si svolge mediante conferenza di servizi. Laddove si renda necessario riconvocare la conferenza di servizi sul livello successivo di progettazione, la norma prevede la riduzione dei termini

La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto. Essa comprende, recandone l’indicazione esplicita, la valutazione di impatto ambientale e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto. Ove necessario, costituisce variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell’intervento.

La norma prevede anche un meccanismo per il superamento il diniego manifestato tra le amministrazioni a diverso titolo partecipanti alla conferenza di servizi.

Le disposizioni sull’autorizzazione unica nonché quelle sul procedimento unico non si applicano alla posa in opera di reti di comunicazione elettronica all’interno della ZES unica.

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artt_13-15_DL_Mezzogiorno_124-2023_conv
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