Il MASE ha pubblicato sul sito ufficiale del Dicastero il Decreto Direttoriale n. 143 del 6 novembre 2023 che ha ad oggetto le modalità operative per l’accesso e l’iscrizione al RENTRI, in attuazione dell’art. 21, comma 1, lettere a), b), c) e g) del D.M. n. 59 del 2023.
Si ricorda che le imprese edili che, nell’esercizio della loro attività, producono rifiuti non pericolosi non sono obbligate all’iscrizione. Sono infatti obbligati a iscriversi al RENTRI solo i produttori di rifiuti speciali pericolosi e quei soggetti che, già oggi, sono obbligati a tenere il registro di carico e scarico e a presentare la dichiarazione MUD, ai sensi dell’art. 12, comma 1 let. e) del D.M. n. 59 del 2023.
Per quanto riguarda le imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori ambientali per il trasporto dei propri rifiuti, ai sensi dell’art. 212, comma 8 del D.l.gs. 152/2006, l’obbligo di iscrizione scatta “quando obbligati come produttori, nel rispetto delle tempistiche di cui al comma 1”, e cioè dalla data di entrata in vigore del decreto, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.M. n. 59 del 2023.
Il decreto, nello specifico, contiene 18 schede operative, per ognuna delle quali è stato individuato il soggetto destinatario, articolate nei seguenti raggruppamenti:
Il MASE ha comunque specificato che le modalità di compilazione dei modelli allegati al D.M. 4 aprile 2023, n. 59 (FIR e Registro di carico e scarico) nonché i requisiti per i servizi di consultazione da parte delle amministrazioni interessate e i manuali e le guide sintetiche a supporto degli operatori e degli utenti (come previsto alle lettere d), e) ed f) dell’art.21 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59) verranno approvate con successivi decreti direttoriali.