Il MASE, con interpello ambientale dell’11 ottobre 2023, ai sensi dell’art. 3-septies del D.lgs. 152/06, ha sottolineato che non esiste un dato normativo che imponga limiti quantitativi alla produzione dei residui, derivanti da attività di recupero, da inviare a smaltimento.
Il Ministero, partendo dalla ricostruzione della normativa vigente in materia di recupero dei rifiuti (richiamando il D.lgs. 152/2006, artt. 29-sexies, 178 e 208, il D.M. del 29 gennaio 2007 e il D.M. del 5 febbraio del 1998), ha dichiarato che una normativa generale che definisca un quantitativo massimo di produzione sarebbe “di difficile previsione”, stante la varietà di elementi che caratterizzano ciascun impianto (tipologia e caratteristiche tecniche, natura e dei prodotti, ambito di operatività, disponibilità delle migliori tecniche, ecc.) e che, di volta in volta, andrebbero singolarmente presi in considerazione per poter quantificare questo dato.
Ciononostante, per alcune tipologie di recupero, il MASE ricorda che sono disponibili alcune indicazioni più specifiche; come, ad esempio, quelle riportate nel D.M. 29 gennaio 2007, con riferimento al recupero presso gli impiantì di trattamento meccanico-biologico (TMB), e del D.M. 5 febbraio 1998, con riguardo agli impianti di recupero di materia e a quelli di recupero di energia.