Si informa che, sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2023, è stato pubblicato il c.d. decreto Proroghe (DL n. 132/2023), recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali”.
Si illustrano di seguito le disposizioni di interesse in materia di lavoro.
Art. 3 – Rimessione in termini concernente il versamento di tributi e contributi
L’articolo 3 del DL in esame ha previsto la rimessione in termini per i soggetti che, a causa degli eventi meteorologici avvenuti nel mese di luglio 2023 nella Regione Lombardia, non hanno effettuato tempestivamente i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023. I predetti versamenti saranno considerati tempestivi se effettuati, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro la data del 31 ottobre 2023.
In particolare, tale norma riguarda i soggetti che, alla data del 4 luglio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nel medesimo periodo, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023.
In ogni caso, non si fa luogo a restituzione delle somme che, nelle more, siano state versate in adempimento del dovuto, eventualmente per effetto di versamento tardivo con applicazione di sanzione e interessi, ovvero attraverso l’istituto del ravvedimento.
Art. 8 – Proroga del termine in materia di lavoro agile per i lavoratori fragili
L’articolo 8 del DL in esame, modificando l’articolo 1, comma 306, della legge n. 197/2022, ha prorogato al 31 dicembre 2023 il diritto al lavoro agile per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 221/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11/2022.
Si ricorda che per tali soggetti il datore di lavoro è tenuto ad assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.
Per quanto non riportato, si rinvia al testo del decreto in esame.