Si può annullare la richiesta di compensazione in 10 anni dei crediti d’imposta derivanti da Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche, non ancora utilizzati, le cui opzioni di sconto in fattura/cessione erano state comunicate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023.
OK anche all’annullamento dell’opzione per la fruizione solo in compensazione dei crediti d’imposta, sempre derivanti da bonus edilizi (Superbonus e non), che riapre la facoltà di ulteriore cessione delle singole rate per cessionari e fornitori.
Entrambe le possibilità sono previste dal Provvedimento Prot. n.332687 del 22 settembre 2023, con il quale l’Agenzia delle Entrate ha accolto le richieste di fornitori e cessionari titolari di crediti da bonus fiscali in edilizia, che hanno trasmesso per errore queste comunicazioni sulle modalità di utilizzo dei crediti stessi.
Rispetto all’annullamento della possibilità di compensare in 10 anni, tramite F24, i crediti d’imposta derivanti da Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche (consentita ai sensi del Provvedimento Prot. n. 132123/2023), cessionari e fornitori possono inviare un’apposita richiesta via pec (annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it) utilizzando il Modello messo a punto dall’Agenzia. L’esito della richiesta verrà fornito entro 30 giorni.
Ciò in attesa che venga attivata, previso specifico avviso, la specifica funzionalità nell’area riservata della piattaforma web della stessa Agenzia delle Entrate.
L’annullamento riguarda l’opzione riferita ad una o più rate del credito d’imposta da Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche per cui era stata scelta in origine la compensazione in 10 anni e comporta:
Pertanto, l’intera richiesta viene respinta se non sono disponibili crediti sufficienti per assorbire la riduzione, ossia se non si riformino le nuove rate da compensare in 4/5 anni per ogni anno di riferimento;
Si ricorda che la facoltà di ripartire in 10 anni (anziché in 4/5 anni) i crediti d’imposta derivanti dalle citate 3 tipologia di bonus edilizi, le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura sono state inviate entro il 31 marzo 2023, è stata stabilita dall’art.9, co.4, del D.L. 176/2022, modificato dall’art.2, co.3-quinquies, del D.L. 11/2023.
Come noto, la possibilità di suddivisione in 10 anni può riguardare la quota residua della rata annuale (o l’intera rata annuale) che non trova capienza in compensazione nell’anno di riferimento.
Inoltre, con lo stesso Provvedimento Prot. n.332687/2023, l’Agenzia delle Entrate ammette la possibilità di annullare la comunicazione con la quale cessionari e fornitori si erano impegnati ad utilizzare esclusivamente in compensazione, mediante F24, i crediti d’imposta derivanti sia dal Superbonus che dai bonus edilizi ordinari, senza usufruire della possibilità di ulteriori cessioni degli stessi (cfr. i Provvedimenti Prot. n.35873 del 3 febbraio 2022 e n.253445 del 30 giugno 2022).
Dal 5 ottobre 2023, i cessionari/fornitori titolari dei crediti potranno trasmettere la richiesta di annullamento tramite l’apposita funzionalità della piattaforma web dell’Agenzia delle Entrate, in corso di definizione.
L’accoglimento dell’istanza comporta la riduzione dell’importo dei crediti d’imposta fruibili, per i quali era stata comunicata l’opzione di utilizzo tramite F24, che riattiva la facoltà di cessione delle singole rate.
La richiesta verrà, invece, respinta «limitatamente alle rate per le quali non risulti disponibile un credito fruibile sufficiente per lo stesso codice tributo e anno di riferimento».
Si ricorda che l’opzione irrevocabile per l’utilizzo esclusivo in compensazione, con riferimento a ciascuna rata annuale, dei crediti fiscali da bonus edilizi (Superbonus e bonus ordinari), che precludeva ulteriori cessioni degli stessi, era stata riconosciuta dall’Agenzia delle Entrate per i crediti derivanti dalle opzioni di sconto/cessione trasmesse dal 1° maggio 2022 (cfr. il punto 5.2, ultimo periodo del Provvedimento Prot. n.35873/2022).