Ai fini della cessione del credito e dello sconto in fattura da Superbonus, è necessario che il SAL al 31 dicembre 2023 corrisponda a lavori realizzati e pagamenti eseguiti alla stessa data.
In caso di sconto parziale, per il principio di cassa, la spesa agevolata si considera sostenuta nel momento del pagamento con bonifico della quota di spesa residua a carico del beneficiario, e non conta quando sia stata emessa la fattura.
Così, se il beneficiario paga la propria parte di spesa nel 2024, con fattura di sconto parziale emessa nel 2023, Superbonus e bonus ordinari seguono le regole fissate per il 2024.
Invece, in caso di sconto integrale per interventi da Superbonus al 110% rileva il momento in cui la fattura elettronica viene trasmessa allo SDI.
Per i lavori a cavallo d’anno, eseguiti tra fine 2022 e inizio 2023, ok allo sconto in fattura corrispondente al SAL pari al 30%, emesso nel 2023, che comprende tutti i lavori eseguiti fino a quel momento.
Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate in alcune risposte fornite nel corso della manifestazione con la stampa specializzata, Telefisco 2023, tenutasi lo scorso 20 settembre.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha sciolto alcuni nodi sul tema dell’applicabilità del Superbonus, per quel che riguarda i rapporti tra sostenimento della spesa, data delle fatture, esecuzione dei lavori e SAL, ai fini delle opzioni per lo sconto in fattura.
Di seguito i principali chiarimenti:
Quindi il “110%” spetta solo per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 (e non nel 2024), che trovino corrispondenza in un SAL riferito al 31 dicembre 2023;
Nella diversa ipotesi in cui, in caso di interventi agevolati con il Superbonus, il contribuente opti per uno sconto integrale, la fattura si considera emessa al momento della sua trasmissione tramite lo SDI. Pertanto, a titolo esemplificativo, se l’operazione è effettuata il 31 dicembre 2023 ma la fattura viene inviata allo SDI entro i primi di gennaio 2024, le spese si considerano sostenute nel 2024;