Chi opta per la remissione in bonis dell’opzione di cessione del credito entro il 30 novembre deve versare una sanzione di 250 euro per ogni singola comunicazione. Non è ammesso, quindi, il pagamento di una sola sanzione di 250 euro per l’invio di più comunicazioni tardive di cessione del credito. Chi dovesse aver versato un unico importo di 250 euro per l’invio di più comunicazioni di opzioni deve provvedere a saldare le ulteriori somme, entro il 30 novembre 2023.
Questo è quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 27/E del 7 settembre 2023, che fa il punto sulle novità introdotte dal D.L. 11/2023, cd. Decreto Cessioni, con il quale, di fatto, a partire dallo scorso 17 febbraio 2023, è stato imposto il divieto di sconto in fattura e cessione del credito.
Diversi i punti toccati dal documento di prassi che si sofferma, tra l’altro, sulle due nuove possibilità di remissione in bonis:
Sul punto l’Agenzia ricorda che questa seconda ipotesi di remissione in bonis riguarda soltanto i crediti ceduti a soggetti qualificati e relativi a spese sostenute nel 2022, o le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, le cui Comunicazioni di opzione non sono state effettuate entro il 31 marzo 2023 per mancanza, a tale data, della conclusione del contratto di cessione dei crediti.
Dopo aver ricordato che per accedere alla remissione in bonis occorre, tra l’altro, versare una sanzione di 250,00 euro, precisa che tale somma è dovuta per sanare ciascun inadempimento del contribuente. Quindi il contribuente deve pagare 250, 00 euro per ciascuna comunicazione del credito non effettuata entro il 31 marzo 2023.
Pertanto, chi dovesse aver versato un unico importo a fronte dell’invio dei più comunicazioni deve procedere al saldo della restante parte entro il 30 novembre 2023.
Il documento di prassi ripercorre tutte le novità del DL 11/2023 soffermandosi sulle deroghe che consentono ancora di accedere alla cessione del credito e allo sconto in fattura, nonché sull’ambito applicativo della responsabilità solidale per colpa grave tra fornitore/cessionario e beneficiario originario dei benefici fiscali.
Viene confermato, infatti, che tale responsabilità viene esclusa se il credito è stato effettivamente acquistato e se si è in possesso della specifica documentazione connessa agli interventi agevolati. Per altro, il mancato possesso della documentazione non produce di per sé dolo o colpa grave, visto che il cessionario può fornire prova della propria diligenza, con ogni altro mezzo.
Per orientarsi tra le diverse scadenze del Superbonus, l’ANCE fornisce uno schema riepilogativo delle diverse fattispecie agevolabili, comprensivo delle ipotesi per le quali è ancora possibile usufruire di sconto in fattura e cessione del credito, secondo quanto previsto dal DL 11/2023.