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Lavoro

INPS – Assegno per congedo matrimoniale per lavoratori con qualifica di operai – Precisazioni

31 Agosto 2023
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Con messaggio n. 2951/2023, l’INPS ha fornito alcune precisazioni in materia di assegno per congedo matrimoniale a cui hanno diritto i lavoratori con qualifica di operaio dei settori dell’industria e dell’artigianato.

Premesso che la materia del congedo matrimoniale è disciplinata dall’accordo interconfederale del 31 maggio 1941, provvediamo, a seguito delle indicazioni fornite dall’Istituto, a riepilogare gli aspetti di maggior intersse per le imprese dell’istituto del congedo in parola, anche alla luce di quanto previsto dagli articoli 28 (congedo matrimoniale per gi operai) e 68 (congedo matrimoniale per gli impiegati) del vigente contratto collettivo nazionale per i dipendenti e le imprese edili ed affini.

 

OPERAI

All’operaio non in prova, in occasione del matrimonio civile o concordatario o unione civile, spetta un periodo di congedo della durata di quindici giorni consecutivi di calendario, con diritto al pagamento di un importo pari a 104 ore di retribuzione, costituita da minimo di paga base oraria, indennità territoriale ed ex indennità di contingenza.

L’importo di cui sopra e’ comprensivo della quota a carico INPS (c.d. “assegno per congedo matrimoniale“) pari a 7 giorni, che si ricava dividendo per 26 la retribuzione normale lorda del mese precedente, esclusi il 18,50% per ferie e gratifica natalizia e il 4,95% per riposi annui, e moltiplicando il relativo quoziente per 7. L’importo così ottenuto va ridotto della percentuale del 5,84.

Se nel mese precedente si sono verificate assenze per ferie, malattia, sospensione o riduzione del lavoro, la retribuzione da considerare è quella che l’operaio avrebbe percepito se avesse lavorato.

L’INPS ha disposto che l’assegno non è cumulabile con eventuali altri trattamenti retributivi o sostitutivi della retribuzione (ad esempio, integrazione salariale, indennità di malattia e indennità di maternità) per il medesimo periodo, ad eccezione dell’indennità giornaliera di inabilità per infortunio sul lavoro dell’INAIL.

In particolare, poiché l’INAIL è tenuta ad erogare in ogni caso l’indennità giornaliera di inabilità temporanea, l’assegno per congedo matrimoniale potrà essere riconosciuto in misura pari alla differenza tra l’importo spettante e l’importo corrisposto dall’INAIL a titolo di indennità giornaliera.

Il diritto all’assegno per congedo matrimoniale o unione civile compete anche all’operaio straniero che contragga matrimonio/unione civile all’estero, qualora il lavoratore risulti regolarmente residente in Italia, da prima del matrimonio ed abbia acquisito anche in Italia, a seguito di tale atto, lo stato di coniugato.

La quota del trattamento per congedo matrimoniale che rimane a carico del datore di lavoro va assoggettata all’intera contribuzione e all’IRPEF.

Per poter beneficiare della prestazione a carico INPS è necessario che il rapporto di lavoro sia in essere da almeno una settimana e che il lavoratore rivesta la qualifica di operaio, anche apprendista.

La richiesta deve essere presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro con un preavviso di almeno sei giorni, salvo casi eccezionali.

Secondo quanto disposto dall’accordo interconfederale 31 maggio 1941, citato in premessa, il congedo deve essere fruito entro 30 giorni dalla data del matrimonio e la corresponsione dell’assegno spetta anche quando il dipendente sia assente  per un qualunque giustificato motivo (es. malattia, sospensione dal lavoro)

La somma anticipata dal datore di lavoro viene conguagliata con i contributi dovuti per il periodo di paga considerato ed esposta nel flusso UniEmens, all’interno dell’elemento di <DatiRetributivi> di <AltreACredito> di <CausaleAcredito>, con i codici già in uso:

  • L051, avente il significato di “Assegno per congedo matrimoniale”;
  • L052, avente il significato di “Diff. Assegno per congedo matrimoniale”.

 

IMPIEGATI

Agli impiegati, in occasione del matrimonio civile o concordatario o unione civile, è concesso un permesso di 15 giorni consecutivi di calendario, a totale carico del datore di lavoro, con diritto agli emolumenti percepiti nel normale periodo di lavoro (nn. Dall’1 al 10 dell’articolo 44 del c.c.n.l.).

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Inps_Messaggio_2951-_2023_congedo_matrimoniale
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