La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32745 del 3 luglio 2023, si è nuovamente pronunciata sulle condizioni necessarie per poter qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotto, ribadendo che è possibile derogare alla normativa sui rifiuti solo laddove il produttore del materiale provi la sussistenza di tutte le specifiche condizioni previste dalla normativa.
Pertanto, secondo la Corte, le terre e rocce da scavo possono essere qualificate come sottoprodotto, e quindi essere impiegate per eseguire reinterri, riempimenti e rimodellazioni, solo a condizione che siano rispettati i requisiti di cui all’art. 186 del D.Lgs. 152/2006.
I giudici hanno anche evidenziato come sia onere del produttore dimostrare l’effettiva sussistenza di tali condizioni, con la conseguenza che, qualora ciò non avvenga, il materiale impiegato come sottoprodotto dovrà essere considerato rifiuto a tutti gli effetti, non essendo di per sé sufficiente il mero richiamo alla normativa di settore.