Facendo seguito alla comunicazione Ance del 26 giugno scorso, si informa che l’Inps, con il messaggio n. 2924/2023, ha fornito dei chiarimenti in ordine all’incremento dell’esonero sulla quota dei contributi IVS, previsto dall’articolo 39 del decreto-legge n. 48/2023 (c.d. decreto Lavoro).
In particolare, l’Istituto ha precisato che il predetto esonero è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro, nonché con l’incentivo NEET disciplinato dall’articolo 27 del medesimo decreto-legge n. 48/2023.
L’esonero in esame è altresì cumulabile con l’esonero del 50% della quota dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice madre che sia rientrata in servizio entro il 31 dicembre 2022, previsto dall’articolo 1, comma 137, della legge di Bilancio 2022.
Pertanto, laddove ricorrano i presupposti per l’applicazione di entrambe le suddette misure di esonero, la quota di contribuzione a carico della lavoratrice potrà essere ridotta del 50% in forza della previsione di cui all’articolo 1, comma 137, della legge di Bilancio 2022 e, sulla quota di contribuzione IVS residua a carico della lavoratrice, al ricorrere delle necessarie condizioni, potrà essere operata l’ulteriore riduzione di 6 o 7 punti percentuali.
L’Istituto ha precisato che, laddove ricorrano i presupposti per l’operatività di entrambe le misure di esonero sulla quota a carico della lavoratrice, deve essere applicata in via prioritaria la riduzione del 50% della quota complessiva a carico della lavoratrice madre (codice causale “ELAM”).
Dunque, l’esonero IVS, nella misura prevista dal citato articolo 39, trova applicazione solo nei limiti della residua contribuzione dalla stessa dovuta e non si potrà fruire di un ammontare di esonero che ecceda la quota di contributi IVS di spettanza della lavoratrice.
Inoltre, l’Inps ha chiarito che il medesimo criterio della spettanza dell’esonero IVS nei limiti dei soli contributi a carico del lavoratore trova applicazione anche nel caso dei rapporti di apprendistato e nelle ipotesi di mantenimento in servizio per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato di cui all’articolo 47, comma 7, del D.lgs. n. 81/2015.
Infine, l’Istituto ha comunicato che la procedura di calcolo sarà adeguata in base alle disposizioni fornite con il messaggio in esame e che eventuali differenze saranno oggetto di nota di rettifica.