Riduzione dei tempi di rimborso dei crediti fiscali, come premialità per i contribuenti virtuosi, semplificazione dei rimborsi IVA, revisione e non più superamento degli ISA, possibilità di utilizzo in compensazione di sanzioni ed interessi sulle imposte sui redditi non pagate, per i soggetti che hanno crediti commerciali verso la P.A., con specifiche condizioni.
Ulteriore novità, la progressiva attuazione del federalismo fiscale regionale e la revisione del sistema fiscale di comuni, città metropolitane e province.
Questi i nuovi principi-guida contenuti nella legge 111/2023 Delega al Governo per la riforma fiscale pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.189 del 14 agosto 2023.
Le modifiche apportate al testo della legge nella seconda parte dell’iter parlamentare, presso il Senato, hanno riguardato, in particolare, la parte del provvedimento non esaminata alla Camera, ovvero i rapporti Fisco-contribuente, gli strumenti di accertamento, riscossione e rimborso delle imposte, nonché il contenzioso e le sanzioni.
Tra i nuovi principi e criteri direttivi della delega fiscale si evidenziano, in particolare:
- la piena attuazione del federalismo fiscale regionale, previsto con il D.Lgs. 68/2011 (13);
- la revisione del sistema fiscale degli Enti locali (Comuni, province, città metropolitane), attraverso il riordino dei tributi locali, fermo restando il mantenimento del principio di progressività fiscale ed evitando le doppie imposizioni (14);
- la revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), invece del loro superamento, come previsto nella formulazione originaria del testo (16, co.1, lett.a);
- il rafforzamento dei regimi premiali vigenti, con la possibile riduzione dei tempi di rimborso dei crediti fiscali, per i contribuenti con alti livelli di affidabilità fiscale, misurati anche in base agli ISA (16, co.1, lett.d);
- la riduzione di almeno 2 anni dei termini di decadenza per l’accertamento ai fini di imposte sul reddito ed IVA, nonché l’esclusione dalle sanzioni per i contribuenti la cui gestione e controllo del “rischio fiscale” sia certificata da professionisti qualificati, anche in conformità ai princìpi contabili. Da questi benefici sono esclusi i casi di violazioni fiscali causate da condotte fraudolente, a danno del reciproco affidamento tra l’Amministrazione finanziaria e il contribuente (art.17, co.1, lett.g, nn. 1.9.1 e 1.9.3);
- l’esclusione delle sanzioni penali tributarie, specie quelle connesse al reato di dichiarazione infedele, a favore dei contribuenti aderenti al regime dell’adempimento collaborativo, che comunicano preventivamente l’esistenza dei relativi rischi fiscali (art.17, co.1, lett.g, nn. 1.9.2);
- la revisione della disciplina dei rimborsi IVA con finalità di razionalizzazione e semplificazione (18, co.1, lett.i);
- la valutazione della possibilità, fissandone le condizioni, di utilizzare in compensazione le sanzioni e gli interessi derivanti da mancati versamenti di imposte su redditi già dichiarati, a favore dei soggetti che hanno crediti maturati verso le Amministrazioni statali, certificati dalla piattaforma dei crediti commerciali, per importi pari e sino alla concorrenza del debito fiscale (20, co.1, lett.a., n.2);
- l’esclusione dalle sanzioni per i contribuenti che presentino una dichiarazione integrativa al fine di adeguarsi alle indicazioni dell’Amministrazione finanziaria, fornite con successivi documenti di prassi, sempreché la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sull’ambito applicativo della normativa e che il contribuente provveda al pagamento dell’imposta dovuta (20, co.1, lett.c, n.5).