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Lavoro

INPS — CIGO METEO – MODIFICA DELLA NORMATIVA

8 Agosto 2023
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  • lavoro
  • meteo
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Come noto (v. News ), il Decreto legge 28 luglio 2023, n. 98 ha introdotto disposizioni finalizzate a prevenire l’esposizione dei lavoratori a rischi per la salute e la sicurezza derivanti dalle ondate di calore, soprattutto nei settori edile, lapideo e delle escavazioni.

Per quanto di interesse delle imprese edili, il provvedimento è intervenuto modificando la disciplina dell’intervento CIGO per eventi meteorologici avversi.

L’INPS è ora intervenuta con la circolare n. 73 del 3 agosto ed ha illustrato i contenuti del citato Decreto leggerichiamando il suo messaggio del 20 luglio 2023, n. 2729, contenente le indicazioni da seguire per richiedere il trattamento di integrazione salariale ordinaria con la causale “eventi meteo”, ossia nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa conseguenti alla presenza di temperature particolarmente elevate.

 

Contenuto della nuova normativa

L’art. 1 del Decreto–legge n. 98/2023 prevede che anche i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni – che rientrino nel campo di applicazione dell’integrazione salariale ordinaria (CIGO) – possano ricorrere a interventi di Cassa integrazione Guadagni Ordinaria per gli eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, senza che i suddetti interventi rientrino nel limite massimo di durata dei trattamenti fissato in 52 settimane nel biennio mobile.

 

L’Istituto, nella circolare in commento, conferma che il principale effetto dell’intervento normativo consiste, quindi, nell’esclusione, anche per le imprese dei settori sopra menzionati, degli interventi per eventi oggettivamente non evitabili dal computo dei limiti massimi di durata dei trattamenti.

 

Altre indicazioni dell’Istituto

La circolare dell’Istituto, inoltre, conferma che:

  • per le richieste di integrazione salariale connesse a eventi oggettivamente non evitabili, non trova applicazione il principio generale in base al quale, per aver diritto al relativo trattamento, i lavoratori devono possedere, presso l’unità produttiva, un’anzianità minima di effettivo lavoro di 30 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione;
  • per le medesime richieste, i datori di lavoro non sono tenuti al versamento del contributo addizionale;
  • il termine per la presentazione delle domande di integrazione salariale ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili è individuato nella fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

L’INPS precisa, però, che i periodi di integrazione salariale di cui al citato art. 1 sono, comunque, da computare nella determinazione della misura del contributo addizionale dovuto dal datore, qualora lo stesso richieda interventi di CIGO per eventuali ulteriori periodi di integrazione salariale, fruiti nel quinquennio mobile, non connessi a eventi oggettivamente non evitabili.

Modalità operative

La circolare conferma che i datori di lavoro, per la presentazione delle domande di interventi  CIGO disciplinati dal Decreto legge di cui trattasi, dovranno attenersi alle consuete modalità operative.

 

Modalità di esposizione del conguaglio

Per quanto concerne la compilazione dei flussi UniEmens ai fini del conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, la circolare precisa che i datori dovranno utilizzare il codice di conguaglio che verrà loro comunicato dall’Istituto tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” presente all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente, al momento del rilascio dell’autorizzazione all’integrazione salariale.

Nello specifico:

  • per il conguaglio di prestazioni anticipate che eccedano i limiti di fruizione delle 52 settimane, il datore di lavoro, successivamente all’autorizzazione, valorizzerà il codice di nuova istituzione “L142”, avente il significato di “Conguaglio CIGO art.1 – DL 98/23”, all’interno dell’elemento in <CongCIGOAltCaus>, seguendo il percorso indicato nella circolare. 
  • per il conguaglio, invece, di periodi di integrazione salariale fruiti entro il limite delle 52 settimane, il datore dovrà utilizzare il codice di conguaglio già in uso “L038”;

 

 

Allegati
14332_Circolare-numero-73-del-03-08-2023
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