Focus Giurisprudenza
Caro materiali: il comune è tenuto a riconoscere per intero le compensazioni anche se non accede al fondo
Il TAR Bolzano, con la sentenza del 10 luglio 2023, n. 235, è intervenuto con un’importante pronuncia in tema di caro materiali, secondo cui il comune è tenuto a riconoscere per intero le compensazioni anche se non accede al fondo.
“Le disposizioni statali relative alle compensazioni per aumenti eccezionali di alcuni materiali nei contratti di appalto lavori non attribuiscono una liberalità all’appaltatore, ma tendono a compensare il maggior costo dei materiali”, per cui il relativo calcolo deve essere preso in considerazione al fine di attribuire il riconoscimento della compensazione. Si tratta di una somma che il comune è tenuto a pagare non potendo limitare il proprio obbligo alle risorse accantonate ai sensi del comma 6 dell’articolo 1-septies del “decreto sostegni bis” n. 73/2021.
Il meccanismo di compensazione prevedeva, infatti, la rapida attuazione della procedura di revisione dei prezzi, in modo da ridurre il più possibile il lasso di tempo in cui le imprese dovevano sopportare l’intero onere finanziario degli aumenti di prezzo: lo si ricava dai tempi stringenti e puntuali, che prevedono che le domande di revisione tariffaria debbano essere presentate entro 15 giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale (art. 1-septies co. 4) e che la stazione appaltante possa presentare domanda di contributo sul fondo statale entro 45 giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale (art. 2 DM n. 84/2022).
Secondo il principio di leale collaborazione, “il responsabile del procedimento ha l’onere di comunicare le risultanze dell’istruttoria svolta prima di adottare la decisione definitiva in modo da poter ricevere un riscontro immediato su difformità che avrebbero potuto essere immediatamente chiarite e poter valutare meglio se i fondi propri fossero sufficienti per pagare l’indennizzo”.
Il ritardo dell’amministrazione nell’evadere la richiesta del ricorrente “non può comportare la limitazione dell’indennizzo da corrispondere qualora esso avrebbe potuto trovare copertura nell’adesione al fondo statale”.
In tale situazione, “il comune è tenuto al pagamento dell’intero importo del risarcimento, indipendentemente dal fatto che i fondi disponibili nell’ambito della revisione del prezzo siano sufficienti o meno”.
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TAR Lazio, Sez. I-quater, 17 luglio 2023, n. 12061.
Il TAR Lazio si, con la sentenza in esame, si è pronunciato in tema Casellario ANAC, evidenziando come il termine per la conclusione del procedimento di annotazione abbia natura perentoria.
Infatti, l’art. 17 del “Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50” (che fissa il termine di conclusione del procedimento per l’annotazione delle c.d. “notizie utili” nel Casellario ANAC) prevede che «il dirigente entro il termine di 180 giorni, decorrenti dalla data della comunicazione di avvio del procedimento, salva l’applicazione delle ipotesi di sospensione di cui all’art. 16, predispone una comunicazione di conclusione del procedimento con la quale indica il testo dell’annotazione che sarà inserito nel Casellario, la sezione del Casellario in cui sarà iscritta la fattispecie oggetto di comunicazione e gli effetti che derivano dall’iscrizione nel Casellario all’esito del procedimento».
Orbene, sulla natura del termine di conclusione del procedimento di annotazione delle cd. “notizie utili” (e sulla natura del relativo provvedimento) vi sono due diversi orientamenti giurisprudenziali.
Un primo orientamento, infatti, ritiene che il procedimento di annotazione di notizie utili ai fini della valutazione di affidabilità degli operatori economici da parte delle stazioni appaltanti (cd. “annotazioni pubblicità notizia”) non sia sottoposto al termine perentorio proprio dei provvedimenti sanzionatori in ragione del fatto che «l’annotazione costituisce un atto a contenuto informativo, che trova piena giustificazione nella funzione di acquisire e pubblicare ogni notizia ritenuta utile a fini di trasparenza e di corretta conduzione delle procedure a evidenza pubblica (Tar Lazio, sez. I, 31 marzo 2020, n. 3730)», nonché in considerazione del fatto che un siffatto potere «è nettamente distinto da quello di contenuto sanzionatorio … rispetto al quale la giurisprudenza ha affermato la perentorietà dei termini per la conclusione del procedimento» (cfr. Tar Lazio, I, 17 novembre 2021, n. 11833, nonché – in termini simili – 19 luglio 2021, n. 8593).
L’altro orientamento, di formazione più recente e cui aderisce la sentenza in commento ha invece affermato la natura perentoria del termine (previsto dall’art. 17 del Regolamento ANAC) per la conclusione del procedimento di annotazione ex art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016.
In particolare, il TAR ha ritenuto di condividere l’orientamento del Consiglio di Stato, che con sentenza del 23 giugno 2022, n. 5189 – nel riformare la sentenza Tar Lazio, I, n. 4107/2021, sopra richiamata – ha affermato la «natura perentoria» del termine previsto dal citato art. 17, sia in ragione della natura (anche) sanzionatoria delle annotazioni “pubblicità-notizia” (con ciò che ne consegue in termini di applicabilità alle stesse del principio enunciato in materia di annotazioni interdittive, v. ex multis Consiglio di Stato, V, 30 luglio 2018, n. 4657 e 3 ottobre 2018, n. 5695, e di sanzioni pecuniarie cfr. Tar Lazio, I, 23 marzo 2020, n. 3593), sia in ragione del fatto che il carattere perentorio di detto termine può comunque essere desunto dal quadro normativo di riferimento.
Segnatamente, con tale pronuncia il giudice d’appello, per un verso, ha affermato che «sebbene la finalità del compito affidato all’ANAC consiste nella realizzazione di una banca dati integrata, che raccolga le informazioni e le notizie rilevanti per le stazioni appaltanti in vista della verifica del possesso dei requisiti generali e speciali degli operatori economici, l’iscrizione nel casellario, a norma dell’art. 213, comma 10, cit., che denuncia un “grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita della prestazione” sebbene in teoria riferita all’utilità della notizia per la stazione appaltante, assume effetti sanzionatori, in quanto incide sull’affidabilità dell’operatore e arreca un concreto pregiudizio all’immagine professionale» e, per altro verso, ha sottolineato che «sebbene non vi sia un’espressa previsione di perentorietà del termine, l’impianto normativo di riferimento porta a considerare che il provvedimento impugnato doveva essere adottato entro il termine di 180 giorni», e ciò anche nell’ottica di garantire la tempestività del procedimento di annotazione (cfr. Consiglio di Stato, V, n. 5189/2022, sub 11.1 e 11.3).
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TAR Lazio, sez. III-quater, 30 giugno 2023 n. 10938.
Il TAR Lazio si è espresso in tema di attestazione SOA, ricordando che quest’ultima non acquista efficacia all’atto dell’inserimento sul portale ANAC ma all’atto del rilascio della relativa certificazione da parte dell’organismo accreditato che svolge “una funzione pubblicistica di certificazione, che sfocia nel rilascio di un’attestazione con valore di atto pubblico, sicché la loro attività configura un “esercizio privato di pubblica funzione” e le attestazioni di qualificazione, risultato dell’attività di certificazione delle SOA, sono peculiari atti pubblici, destinati ad avere una specifica efficacia probatoria”.
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