In relazione a quanto abbiamo riportato nella ns news sul vademecum sottoscritto al minisero del lavoro e specificatamente a quanto previsto tra le misure che è possibile adottare laddove viene indicato di “evitare il più possibile le lavorazioni durante le ore di maggior caldo, anticipando, ad esempio inizio dell’orario di lavoro alla mattina presto e prolungandolo nelle ore serali; se possibile destinare alle lavorazioni al coperto le ore centrali della giornata” riteniamo utile far presente che l’orario di lavoro, per come regolato dall’art. 5 del CCNL, è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere, in base all’art. 3 del D.lgs. n. 66/2003 ed è distribuito di norma del lunedì al veendì.
Ciò specificato e riprendendo quanto riportato dall’INL nella nota 5056/2023 diramata lo scorso 13 luglio in relazione all’obbligo di valutazione dei rischi di cui all’art.28 del D.lgs. 81/2008 che richiede l’individuazione e l’adozione, da parte del datore di lavoro, di misure di prevenzione e protezione, riteniamo utile allegare un fac-simile di comunicazione di variazione dell’orario di lavoro utile a ridurre il rischio calore, ribandendo che laddove la DL ritenga opportuno o il CSE lo prescriva è possibile procedere ad una sospensione in CIGO dei lavoratori.
Alleghiamo i documenti indicati