La realizzazione di un intervento edilizio, tra cui anche quelli ammessi ad usufruire del Superbonus 110%, può necessitare di autorizzazioni, atti di assenso ecc. (es. autorizzazione paesaggistica) i quali o sono depositati contestualmente alla CILAS (obbligatoria, ai sensi dell’articolo 119 comma 13-ter D.L. n. 34/2020, per tutti gli interventi diversi dalla demolizione ricostruzione) ovvero, come previsto anche dalla speciale modulistica in uso dal 5 agosto 2021, ne viene richiesta la loro acquisizione d’ufficio sulla base della documentazione allegata alla comunicazione.
Poiché per gli interventi di Superbonus di cui all’articolo 119 D.L. n. 34/2020 tra le condizioni per poter usufruire della percentuale massima di detrazione occorre rispettare le scadenze indicate dal comma 894 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2023 che riguardano la presentazione della CILAS e, laddove occorra, l’adozione della delibera assembleare, è opportuno evidenziare che se l’acquisizione degli eventuali atti di assenso avvenga in data successiva a quella della presentazione della CILAS ciò non assume rilevanza ai fini della fruizione dei bonus. In attesa di ricevere gli atti di assenso o autorizzazioni necessari ai sensi delle normative di settore i lavori non possono però essere iniziati (v. infatti riquadro d.1.2 della modulistica CILAS).