Facendo seguito alla comunicazione Ance del 27 giugno scorso, si informa che l’Inps, con il messaggio n. 2598/2023, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’esonero per le assunzioni di giovani o donne svantaggiate.
Innanzitutto, l’Inps ha ricordato che con la circolare n. 57/2023 sono state fornite indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alle misure di esonero per le assunzioni di giovani a tempo indeterminato e le trasformazioni a tempo indeterminato, previste dai seguenti articoli: articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023), per le assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023; articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per le assunzioni effettuate nel secondo semestre dell’anno 2022.
In particolare, al paragrafo 9 della suddetta circolare è stato chiarito che, relativamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, restano ferme le indicazioni per la fruizione dell’esonero di cui alla legge di Bilancio 2021, già fornite con il messaggio n. 3389/2021, misura successivamente prorogata come illustrato nel messaggio n. 403/2022.
Relativamente al recupero dell’esonero per le mensilità pregresse, l’Istituto ha precisato che la valorizzazione dell’elemento decorrente dal mese di assunzione o trasformazione (che deve essere stata effettuata nel periodo 1° luglio 2022 – 31 dicembre 2022) e fino al mese di giugno 2023, può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023.
L’Inps ha altresì ricordato che con la circolare n. 58/2023 sono state fornite indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alle misure di esonero per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate disciplinate dai seguenti articoli: articolo 1, comma 298, della legge di Bilancio 2023, per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023; articolo 1, comma 16, della legge di Bilancio 2021, per le assunzioni effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022.
Al paragrafo 9 della suddetta circolare è stato chiarito che, relativamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, restano ferme le indicazioni per la fruizione dell’esonero di cui alla legge di Bilancio 2021, già fornite con il messaggio n. 3809/2021, misura successivamente prorogata come chiarito dal messaggio n. 403/2022.
Per quanto attiene al recupero del pregresso, anche in questo caso, l’Istituto ha precisato che la valorizzazione dell’elemento con riferimento ai mesi pregressi dal mese di assunzione/trasformazione (che deve decorrere nel periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022) e fino al mese di giugno 2023, può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023.
Infine, nelle citate circolari, nei rispettivi paragrafi 7 inerenti la Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato, è stato previsto che, con specifico riferimento alle assunzioni a scopo di somministrazione, le agevolazioni verranno registrate nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato e l’onere di non superare il massimale sarà a carico dell’agenzia di somministrazione. Al riguardo, a parziale rettifica di quanto riportato, l’Inps ha precisato che l’onere di non superare il massimale previsto dal Temporary Crisis and Transition Framework sarà a carico dell’utilizzatore e non dell’agenzia di somministrazione.
Per quanto ivi non riportato, si rinvia al messaggio in esame.