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Lavoro

Decreto Lavoro convertito in legge – misure di interesse per le imprese

7 Luglio 2023
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Con la pubblicazione in GURI della Legge di Conversione del DL Lavoro n. 48/2023 vengono introdotte alcune misure di interesse per le imprese, che sinteticamente ripiloghiamo di seguito.

 

CONTRATTO A TERMINE

Come già avviene in caso di proroga, non è più richiesta l’apposizione della causale in caso di rinnovo di un contratto a termine avvenuto nei primi 12 mesi.

Inoltre, è stato previsto che, per il computo dei 12 mesi da considerare in caso di proroga e rinnovo oppure in caso di prima assunzione a termine, si terrà conto solo dei contratti a tempo determinato stipulati a decorrere dal 5 maggio 2023 (data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 48/2023).

 

ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI INPS A CARICO DEL LAVORATORE

È confermato l’incremento di ulteriori quattro punti percentuale dell’esonero parziale dei contributi per IVS a carico del lavoratore, per il periodo dal 1° luglio u.s. al 31 dicembre 2023. 

  

FRINGE BENEFIT 2023

 È confermato l’incremento della soglia dei fringe benefit a € 3.000,00 per il 2023 per i soli lavoratori dipendenti con figli a carico che si riferisce al valore dei beni ceduti e dei servizi nonché alle somme erogate o rimborsate a tali lavoratori per il pagamento delle bollette delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

 

INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE GIOVANILE

In attesa delle istruzioni amministrative necessarie, è confermato l’incentivo pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali a favore dei datori di lavoro privati che effettuino, tra il 1° giugno ed il 31 dicembre dell’anno 2023, assunzioni di giovani c.d. “NEET” (soggetti di età compresa tra i 15 e i 29 anni che non sono né occupati né inseriti in un percorso di istruzione o di formazione). In caso di cumulo con altra misura, l’incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ogni lavoratore assunto. Il contributo è riconosciuto per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione e per il contratto di apprendistato professionalizzante.

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