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Con decreto del 9 marzo 2023 sono state apportate alcune modifiche ed integrazioni al decreto Norme tecniche per le costruzioni (NTC) del 17 gennaio 2018 (entrate in vigore il 20 febbraio 2018) che riguardano l’ambito di applicazione e le disposizioni transitorie per le opere pubbliche o di pubblica utilità e la sospensione, fino al 22 marzo 2025, delle prescrizioni per la qualificazione dei giunti di dilatazione stradale e dei tiranti di ancoraggio per uso geotecnico di tipo passivo.
In particolare, le modifiche riguardano:
- il comma 1 dell’Art. 2 “Ambito di applicazione e disposizioni transitorie” che per i contratti pubblici di lavori già affidati, nonché per i progetti definitivi o esecutivi già affidati prima della data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui all’art. 1 (20 febbraio 2018), prevede che si possano continuare ad applicare le previgenti norme tecniche per le costruzioni (quelle approvate con il decreto ministeriale 14 gennaio 2008) fino all’ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi. Detta facoltà è esercitabile solo nel caso in cui la consegna dei lavori avvenga entro sette anni (nel precedente testo era limitata a 5 anni) dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni (20 febbraio 2018);
- la sospensione, fino al 22 marzo 2025, del punto 11.4.2. delle NTC in merito ai “Giunti di dilatazione stradale” per i quali, ai fini della qualificazione, era previsto si facesse riferimento a quanto specificato al punto C) del punto 11.1 delle NTC, sulla base della Linea guida di benestare tecnico europeo ETAG 032, cui fare riferimento anche per le modalità di esecuzione delle prove di accettazione;
- la sospensione, fino al 22 marzo 2025, del punto 11.5.2. delle NTC riguardante la qualificazione dei “Tiranti di ancoraggio per uso geotecnico”, limitatamente a quelli passivi.
Allegati
Decreto_9_marzo_2023_aggiornamento_NTCApri