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DL 34/2023: Le novità fiscali d’interesse del decreto “bollette”

12 Aprile 2023
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Benefici fiscali per il risparmio energetico cumulabili con i contributi regionali e modifica dell’ambito applicativo e dei termini di alcuni istituti della definizione agevolata introdotte dalla legge di Bilancio 2023.

Queste le novità fiscali d’interesse per il settore delle costruzioni del Decreto Legge 30 marzo 2023, n.34, recante “Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali” – cd. “Decreto Bollette”, in vigore al 31 marzo scorso.

Il Provvedimento è ora all’esame della Camera in prima lettura per la relativa conversione in legge (atto n. 1060).

 

Disposizioni fiscali in materia di interventi di risparmio energetico (art. 7)

Relativamente alle spese sostenute per interventi di risparmio energetico, viene ammessa la cumulabilità tra i relativi benefici fiscali (ad esempio, l’Ecobonus) ed i contributi regionali (o delle province autonome di Trento e Bolzano), se le norme che regolano questi ultimi consentono espressamente tale possibilità. In particolare, la cumulabilità riguarda la parte di spesa sulla quale viene concesso il contributo regionale.

La somma dei due benefici, in ogni caso, non deve superare il 100% della spesa ammissibile all’agevolazione o al contributo.

La possibilità riguarda esclusivamente i contributi già istituiti al 31 marzo 2023, da erogare nel 2023 e nel 2024.

 

Definizioni agevolate – Estensione dell’ambito applicativo (artt. 17-18, 20)

Viene esteso l’ambito applicativo della definizione agevolata in acquiescenza (art. 1, co. 180-181, legge 197/2022 – Bilancio 2023) riguardante gli atti di accertamento adottati dall’Agenzia delle entrate (avvisi di accertamento, di rettifica e liquidazione), non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 o notificati dopo, entro il 31 marzo 2023, anche ai medesimi atti, ivi compresi gli atti di recupero, divenuti definitivi nel periodo tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023 (art.17, co.1).

In presenza di queste condizioni, si può accedere alla definizione agevolata entro il 2 maggio 2023.

Inoltre, per i medesimi atti, che siano stati già definiti in acquiescenza nel periodo tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023 possono essere rideterminate (con riduzione a 1/18 del minimo) le sanzioni già dovute ed oggetto di rateizzazione al 31 marzo 2023, mediante un’istanza da presentare entro il termine per il pagamento della rata successiva. Resta fermo il piano di pagamento rateale originario e sono, in ogni caso, rimborsabili o rideterminabili le maggiori sanzioni versate (art.17, co.3).

Viene, altresì, esteso l’ambito applicativo della conciliazione agevolata delle controversie tributarie con l’Agenzia delle Entrate, disposta dalla legge di bilancio 2023 con riferimento alle liti pendenti al 1° gennaio 2023 innanzi alle Corti di giustizia tributaria di I e II grado (art. 1, co. 206-212, legge 197/2022 – Bilancio 2023), anche alle controversie pendenti al 15 febbraio 2023 (art.17, co.2).

Viene spostato al 30 settembre 2023 (dal 30 giugno) anche il termine per sottoscrivere l’accordo conciliativo, alternativo alla definizione agevolata, con cui vengono definite le controversie pendenti, al 1° gennaio 2023, davanti alle corti di giustizia tributaria di I e di II grado, aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l’Agenzia delle entrate (art.20, co.1, lett.f).

Inoltre, viene concessa la possibilità di regolarizzare gli omessi o carenti versamenti, anche oggetto di rateizzazione, già in corso a seguito di accertamento con adesione, acquiescenza o conciliazione giudiziale, per le quali non sia stata ancora notificata la cartella di pagamento o l’atto di intimazione al 1° gennaio 2023 (art.18).

 

Regolarizzazione delle violazioni formali – proroga scadenze (artt. 19 e 21)

Viene spostato al 31 ottobre 2023 (dal 31 marzo) il termine di versamento della prima rata per la regolarizzazione delle violazioni formali in materia di imposte sui redditi, imposta sul valore aggiunto (IVA) e imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) commesse fino al 31 ottobre 2022 (art.19, co,1, lett.a).

La regolarizzazione avviene versando 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni, in due rate di pari importo, la prima rinviata al 31 ottobre 2023 e la seconda come in origine, fissata al 31 marzo 2024. Entro quest’ultima data dovranno essere rimosse anche le irregolarità.

Al riguardo, viene precisato, con una norma di interpretazione autentica, che per questo tipo di violazioni non è possibile accedere al “ravvedimento speciale” (art.21, co.1, lett.a).

 

ravvedimento speciale – proroga scadenze (artt. 19 e 21)

Sono state modificate anche le scadenze di pagamento per il “ravvedimento speciale” che consente di regolarizzare le violazioni riguardanti i tributi dell’Agenzia delle Entrate, relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, pagando le sanzioni in misura pari ad 1/18 del minimo, oltre all’imposta e agli interessi (cfr. art.1, co.174-178 legge 197/2022 – Bilancio 2023).

In particolare, il versamento delle somme potrà essere effettuato in 8 rate di pari importo con scadenza della prima rata al 30 settembre 2023 (non più il 31 marzo). Le rate successive dovranno essere versate rispettivamente entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024. Su di esse sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.  Entro il 30 settembre 2023 andranno anche rimosse le irregolarità o le omissioni (art.19, co,1, lett.b-c).

In merito, con una norma di interpretazione autentica, viene precisato che si può utilizzare il “ravvedimento speciale” per tutte le sanzioni regolarizzabili con il “ravvedimento ordinario” (ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 472/1997), sempre riferite alle violazioni commesse nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e in quelli precedenti (art.21, co.1, lett.b).

 

Definizione agevolata delle controversie, e rinuncia ai giudizi – Proroghe dei termini (art. 20)

Viene posticipato al 30 settembre 2023 (dal 30 giugno) il termine per:

  • la presentazione della domanda di definizione agevolata delle controversie;
  • il versamento degli importi dovuti ovvero della sola prima rata.

Cambia il calendario per il versamento delle prime 3 rate in caso di pagamento rateale possibile (max 20 rate) solo per importi superiori a 1.000 euro.

In tal caso le prime 3 rate vanno versate entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023. Vengono, altresì, ridefiniti i termini per il versamento delle rate successive, che vanno versate entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno (art.20, co.1, lett.a-b).

Se il contribuente chiede al giudice la sospensione delle controversie, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata, il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 (non più 10 luglio) data entro la quale sarà necessario depositare copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata (art.20, co.1, lett.c).

Sono, inoltre, sospesi per 11 mesi (e non più 9) i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra il 1° gennaio 2023 e il 31 ottobre 2023 (non più 31 luglio – art.20, co.1, lett.d). Inoltre, viene prorogato al 30 settembre 2024 (dal 31 luglio) anche il termine di notifica per l’eventuale diniego della definizione agevolata (art.20, co.1, lett.e).

Viene spostato al 30 settembre 2023 (dal 30 giugno) anche il termine per sottoscrivere l’accordo di rinuncia al ricorso nelle controversie pendenti in Cassazione al 1° gennaio 2023 in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi (art.20, co.1, lett.g).

 

tregua fiscale (art. 23)

Viene stabilito che i reati tributari di omesso versamento di ritenute certificate, omesso versamento IVA, indebita compensazione (previsti, rispettivamente, dagli artt. 10-bis, 10-ter, e 10-quater, co.1, del Dlgs 74/2000) non sono punibili se le relative violazioni sono state correttamente definite con versamento integrale delle somme, nell’ambito delle procedure agevolate di regolarizzazione fiscale previste dalla legge di bilancio 2023.

Si tratta delle definizioni agevolate introdotte dall’art. 1, co. da 153 a 158 e da 166 a 252, della legge 197/2022 – legge di Bilancio 2023.

L’esimente opera esclusivamente se le violazioni sono state definite ed il contribuente ha versato gli importi dovuti prima della sentenza di appello.

Per poterne fruire della speciale causa di non punibilità, il contribuente è tenuto a comunicare l’avvenuto versamento delle somme dovute o della prima rata al giudice e poi l’Agenzia delle Entrate. Dal momento in cui il giudice presso cui è pendente il procedimento penale riceve la comunicazione il processo è sospeso fino all’ulteriore comunicazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, circa l’esito della procedura.

Si allega una tabella riepilogativa delle novità illustrate.

Allegati
Decreto_Legge_30_marzo_2023_n34_(1)
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