E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2023, n. 58, il Decreto del MEF del 10 febbraio 2023 recante il “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. Fondo opere indifferibili 2023″ con cui si disciplina la procedura ordinaria di accesso al Fondo da parte delle Stazioni Appaltanti e la procedura di preassegnazione dei fondi.
Le risorse, pari a 10 miliardi di euro, consentiranno di avviare le procedure di affidamento dei lavori pubblici sulla base dei prezzi aggiornati ai rincari registrati dai materiali da costruzione. Le risorse sono state stanziate dalla legge di Bilancio per il 2023 e destinate al Fondo per le opere indifferibili.
Con il DM 10 febbraio 2023 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato in Gazzetta, sono state definite le regole per ottenere le risorse del Fondo.
Nello specifico, il Decreto disciplina:
La procedura ordinaria verrà così avviata:
L’accesso al Fondo è consentito in presenza dei seguenti requisiti:
Fermo restando il possesso di questi requisiti, possono accedere alla procedura ordinaria anche gli interventi degli enti locali finanziati con risorse del PNRR o del PNC per i quali non sia stata confermata, su base semestrale, la preassegnazione ai sensi del comma 370 del citato art. 1 della legge di bilancio.
L’accesso al Fondo è consentito, secondo il seguente ordine di priorità, agli interventi:
Gli interventi per i quali sia stata disposta l’assegnazione, nell’anno 2022, delle risorse del Fondo e in relazione ai quali, nel medesimo anno, sia pervenuta rinuncia formale all’assegnazione da parte della stazione appaltante, possono accedere al Fondo secondo lo stesso ordine di priorità.
Per accedere al Fondo, gli interventi devono essere integralmente finanziati e non presentare fabbisogni finanziari diversi da quelli emergenti dall’aggiornamento dei prezzari ai sensi dell’art. 1, commi 371 e 379, della legge di bilancio.
Ai fini dell’accesso al Fondo, le stazioni appaltanti titolari di CUP presentano le domande dal 14 marzo al 3 aprile 2023 per il primo semestre e dal 16 giugno al 6 luglio 2023 per il secondo semestre. Gli Enti locali non possono presentare domanda di accesso al Fondo in relazione agli interventi per i quali hanno proceduto a confermare la preassegnazione di cui all’art. 1, comma 370, della legge di bilancio 2023.
Dopo la presentazione delle domande da parte delle stazioni appaltanti, le amministrazioni procedono alla verifica istruttoria sul contenuto delle domande, alla loro validazione e, entro e non oltre dieci giorni dal termine conclusivo fissato per r ciascun semestre, inoltrano l’istanza al Ministero dell’economia e delle Finanze.
Dopo la verifica da parte della RGS della sussistenza dei requisiti di accesso ed entro trenta giorni successivi al termine previsto per ciascun semestre, viene determinata tramite decreto la graduatoria di assegnazione, nel rispetto dell’ordine prioritario previsto dall’art. 5, della data prevista di pubblicazione dei bandi o dell’avviso per l’indizione della procedura di gara, oppure dell’invio delle lettere di invito che siano finalizzate all’affidamento di lavori nonché all’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori o della pubblicazione di avvisi di preinformazione, oltre che dell’ordine cronologico di presentazione delle domande delle stazioni appaltanti.
Per le procedure di affidamento del primo semestre andate deserte, le stazioni appaltanti possono procedere alla pubblicazione di una nuova procedura di affidamento con la previsione di un termine finale di presentazione delle offerte entro la data del 30 settembre 2023 per le quali possono essere assegnate le risorse. Per le procedure di affidamento avviate nel secondo semestre del 2023, il termine è fissato al 31 marzo 2024.
Il decreto inoltre disciplina la Procedura di preassegnazione del Contributo del Fondo agli Enti Locali che abbiano confermato, entro il 30 gennaio 2023 per il primo semestre ed entro il 30 giugno 2023 per il secondo semestre, la preassegnazione del contributo del Fondo e che siano stati ricompresi nei decreti del Ragioniere generale dello Stato.
In particolare, gli enti locali che abbiano confermato, entro il 30 gennaio 2023 per il primo semestre ed entro il 30 giugno 2023 per il secondo semestre, la preassegnazione del contributo del Fondo e che siano stati ricompresi nei decreti del Ragioniere generale dello Stato di cui all’art. 1, comma 370, della legge di bilancio devono, entro dieci giorni dall’avvio della procedura di affidamento, provvedere al perfezionamento del CIG e ad aggiornare sul sistema Regis :
L’amministrazione statale istante o titolare, entro cinque giorni successivi dalla ricezione delle verifiche ex post trasmesse dall’ente locale, procede alla validazione delle informazioni trasmesse, rendendo definitiva l’assegnazione delle risorse.