La Legge 10 marzo 2023 n. 23 (pubblicata in G.U. 15 marzo 2023 n. 63), di conversione del Decreto-legge 14 gennaio 2023 n. 5, c.d. “Decreto Trasparenza”, recante “disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico”, introduce modifiche in merito all’esenzione contributiva dei buoni carburante.
In particolare, nel corso dell’iter parlamentare di conversione del Decreto-Legge, con un periodo aggiuntivo, è stato precisato che l’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore dei buoni benzina corrisposti, dai datori di lavoro, nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2023, non rileva ai fini contributivi.
Resta in ogni caso ferma l’esenzione ai fini fiscali per i buoni carburante di importo non superiore a 200 euro.
Pertanto, alla luce della modifica normativa, dal 1° gennaio 2023 i datori di lavoro dovranno assoggettare a contribuzione previdenziale, dovuta sia dall’impresa che dal lavoratore, l’importo dei buoni carburante erogati, invece l’esenzione fiscale opera purché l’ammontare non sia superiore a 200 euro annui.