Per i lavori agevolabili con il bonus facciate, l’impresa esecutrice degli interventi ed il professionista, dopo aver praticato lo sconto in fattura in favore del committente, che è una banca, possono a loro volta cedere il corrispondente credito d’imposta proprio alla banca stessa. L’IVA sul corrispettivo dell’intervento edilizio, totalmente indetraibile per la banca e da questa versata all’Erario mediante il reverse-charge, rientra fra le spese agevolabili con il beneficio.
Questi i chiarimenti della Risposta 2 marzo n.236 dell’Agenzia delle Entrate, sull’applicabilità della cessione del credito e sull’inclusione dell’IVA tra le spese ammissibili al bonus facciate (art.1, co.219-224, legge 160/2019).
Si ricorda che il beneficio, applicabile ai fini IRPEF/IRES, è stato in vigore per il 2020-2021 (con percentuale al 90%) e 2022 (con percentuale al 60%).
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate nella R. 236/E/2023:
In sostanza, nel caso di specie l’Agenzia delle Entrate ammette una forma di “retrocessone” del credito d’imposta in favore del committente, beneficiario originario dell’agevolazione. Ciò nel presupposto che questi riacquisterebbe il credito in veste di “soggetto esercente attività creditizia”, ed in assenza di un espresso divieto normativo in tal senso;
Peraltro, il committente aveva provveduto direttamente all’integrazione della fattura riferita al corrispettivo dei lavori edili ed al versamento dell’IVA mediante il meccanismo del reverse-charge (come lavori di completamento – ad es. intonacatura/stuccatura – art.17, co.6, lett.a-bis, del Decreto IVA).
Per tale ragione, l’Agenzia delle Entrate conferma che tali importi, rimasti a carico dell’istante, possono essere agevolabili in modo autonomo con il bonus facciate, sotto forma di detrazione o di cessione del credito.