Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 49 del 27 febbraio scorso, è stata pubblicata la Legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” (c.d. “mille proroghe”).
La legge, che ha introdotto alcune modifiche al testo originario del decreto, è in vigore da oggi (28 febbraio 2023).
Con specifico riferimento al settore dei lavori pubblici, si segnala un’importante modifica introdotta nel contesto dell’articolo 10 “Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”, attraverso l’introduzione di un nuovo comma 11-duodecies.
Con tale comma, infatti, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2023 – in luogo della precedente scadenza fissata al 31 dicembre 2022 – la previsione contenuta all’articolo 26, comma 8, primo periodo, del DL 50/2016.
Come noto, tale comma disciplina l’applicazione del meccanismo di aggiornamento dei prezzari, previsto dall’articolo 26, anche nel caso di Accordi Quadro derivanti da offerte con termine di scadenza al 31.12.2021, sia che fossero già in corso di esecuzione alla data del 18 maggio 2022 (entrata in vigore del DL 50/2022), sia che fossero aggiudicati ma ancora da avviare.
Con riferimento a tale ultima categoria di AQ (ancora da avviare), tuttavia, l’articolo 26 imponeva alle committenti l’utilizzo dei prezzari aggiornati solo fino al 31 dicembre 2022.
In mancanza della proroga al 31 dicembre 2023, apportata dalla legge in commento, per tali accordi quadro le committenti, pur avendo proceduto, sul piano formale, all’aggiornamento dei prezzari a base della gara, si sarebbe trovate nell’impossibilità di liquidare i SAL relativi ai lavori eseguiti nel corso del 2023, secondo tali prezzi aggiornati.
La proroga risolve, dunque, tale criticità, consentendo il pagamento dei contratti attuativi che saranno eseguiti nel corso nel 2023, ma non ancora avviati al 18 maggio scorso, sulla base dei prezzari aggiornati.
Per completezza espositiva, si ricorda che, per quanto riguarda invece gli accordi quadro già in corso di esecuzione al 18 maggio scorso, la possibilità di proseguire anche nel 2023 con pagamenti basati su prezzari aggiornati, è stata prorogata dalla legge di bilancio 2023 (Legge n. 197/2022), che ha introdotto nell’articolo 26 alcuni nuovi commi.
In particolare, con il comma 6-bis, il meccanismo di aggiornamento prezzi è stato prorogato al 2023 per tutti gli appalti di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale entro il 31.12.2021, ivi compresi quelli affidati tramite accordi quadro.
Con il nuovo comma 6-ter, inoltre, l’obbligo di aggiornamento è stato esteso anche agli appalti di lavori – compresi gli accordi quadro – aggiudicati sulla base di offerte con termine di scadenza entro il 31 dicembre 2022.