Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 47 del 24 febbraio 2023 è stato pubblicato il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante “disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”.
Il decreto-legge è entrato in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale, il 25 febbraio 2023, ed ora sarà trasmesso al Parlamento per l’iter di conversione in legge.
Di seguito, le principali disposizioni di interesse.
Art. 7 – Disposizioni in materia di attuazione e monitoraggio degli interventi PNC
Al comma 1 si prevede, in considerazione del perdurare della situazione di crisi connessa agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali e dei prodotti energetici e della necessità di consentire il raggiungimento degli obiettivi finali di realizzazione previsti per i programmi e gli interventi del PNC, l’aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali con decreto del MEF, da adottare entro 60 giorni.
Nelle more dell’adozione di detto decreto, per gli interventi del PNC per i quali il cronoprogramma preveda l’avvio dei lavori entro il 31 dicembre 2022 e per i quali i soggetti attuatori non siano riusciti a provvedere entro tale termine ai relativi adempimenti, è comunque consentito, per il primo semestre 2023, l’accesso al Fondo di cui all’articolo 26, comma 7, del decreto – legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come incrementato ai sensi dell’articolo 1, comma 369 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Art. 14 – Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti amministrativi
Il comma 1, lett. a), estende ai casi di esecuzione anticipata ed ai contratti immediatamente efficaci (ex art. 50, c. 3 del D.L. n. 77/20219) i controlli ordinari di legalità ed i controlli amministrativo-contabili previsti dart. 9 del D.L. n. 77/2021 per gli atti, i contratti ed i provvedimenti di spesa adottati dalle amministrazioni per l’attuazione degli interventi del PNRR.
Il comma 1, lett. d), estende, mediante modifica dell’art. 48 del D.L. n. 77/2021, le norme di semplificazione e quelle acceleratorie previste per gli interventi PNRR e PNC alle infrastrutture di supporto connesse agli interventi finanziati con le risorse PNRR, PNC e fondi strutturali UE, anche se non finanziate con dette risorse, nonché, con riferimento ai medesimi interventi, la possibilità di utilizzare l’appalto integrato sul progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE), prevedendo alcune semplificazioni relative alla fase “a monte”
Il comma 1, lett. e) prevede, al fine di ridurre, in attuazione delle previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione, la possibilità di ricorrere all’appalto integrato su PFTE e alle semplificazioni della conferenza di servizi – già prevista dall’art. 53-bis del D.L. n. 77/2021, per gli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie, all’edilizia giudiziaria e penitenziaria e alle relative infrastrutture di supporto, finanziati con risorse PNRR e PNC – anche per gli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea.
Il comma 2 interviene sull’art. 10, comma 6 – quater, del D.L. n. 77/2021 – che consente alla società Invitalia S.p.A. di promuovere la definizione e la stipulazione di appositi accordi quadro – introducendo anche la possibilità di affidare contestualmente i servizi tecnici e i lavori.
Ai sensi del comma 3, in considerazione delle esigenze di accelerazione e semplificazione dei procedimenti relativi a opere di particolare rilevanza pubblica strettamente connesse agli interventi di cui al comma 1, i soggetti pubblici e privati coinvolti possono, al fine di assicurare una realizzazione coordinata di tutti gli interventi, stipulare appositi atti convenzionali recanti l’individuazione di un unico soggetto attuatore.
Il successivo comma 4, limitatamente agli interventi finanziati con le risorse PNRR e PNC, estende fino al 31 dicembre 2023, salvo che non sia previsto un termine più lungo, le disposizioni del Dl 76/2020, relative alle procedure sotto e sopra soglia (che, tra l’altro, prevedono termini massimi per l’espletamento delle gare e responsabilità erariale del Rup in caso di sforamento degli stessi) – con esclusione dei poteri derogatori del comma 4 – alle verifiche antimafia, alle sospensioni, al CCT e alle disposizioni acceleratorie di cui all’articolo 8 (ad esempio, consegna in via d’urgenza e applicazione dei termini d’urgenza). In tali casi, si applicano altresì le disposizioni del decreto “sblocca-cantieri” (n. 32/2019), che prevedono la sospensione del divieto di appalto integrato e dell’albo ANAC dei commissari e l’applicazione anche ai settori ordinari dell’inversione procedimentale.
Art. 17 – disposizioni in materia di accordi quadro e di convenzioni delle centrali di committenza
Il comma 1 prevede la proroga, con i medesimi aggiudicatari ed alle stesse condizioni, fino all’aggiudicazione di nuove procedure di gara e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, degli accordi quadro, delle convenzioni e dei contratti quadro che siano in corso, anche per effetto di precedenti proroghe, con scadenza entro il 30 giugno 2023, al fine di non pregiudicare gli obiettivi del PNRR. In ogni caso, la proroga non può eccedere, anche tenuto conto delle eventuali precedenti proroghe, il 50 per cento del valore iniziale della convenzione o dell’accordo quadro.
Il comma 2 stabilisce che, nelle more della sospensione dell’obbligo di ricorrere alle centrali di committenza per i comuni non capoluogo di provincia, gli stessi possono ricorrere, per gli affidamenti superiori ai 150 mila euro, relativi alle opere PNRR e PNC, oltreché a province e città metropolitane, anche a stazioni appaltanti qualificate di diritto, nonché a società in house delle amministrazioni centrali titolari degli interventi.
Art. 24- Disposizioni di semplificazione degli interventi di edilizia scolastica a sostegno degli enti locali
Ai sensi del comma 1, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei target del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per fronteggiare l’incremento dei prezzi, relativi agli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell’istruzione e del merito, è consentito l’utilizzo per ciascun intervento da parte degli enti locali beneficiari dei ribassi d’asta riguardanti il medesimo intervento, laddove ancora disponibili.
Il comma 3 stabilisce che, al fine di accelerare l’attuazione degli interventi di edilizia scolastica rientranti nel PNRR, i soggetti attuatori degli interventi, le stazioni appaltanti, ove diversi dai soggetti attuatori, le centrali di committenza e i contraenti generali, tra le altre cose, applicano le previsioni di cui all’art. 7-ter del D.L. n. 22/2020 (tale norma prevede che, al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, fino al 31 dicembre 2026, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane operano, in deroga al Codice dei contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del D.lgs. 50/16, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto).
Inoltre, per il successivo comma 4, le deroghe di cui al comma 3 si applicano agli accordi quadro definiti e stipulati da Invitalia, anche per l’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione.
Art. 29 – Disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico
Al comma 1 della disposizione in commento si prevede, per gli interventi finanziati con le risorse del PNRR volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico, l’applicazione dell’ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 558 del 2018, e dei numerosi poteri derogatori al Codice Appalti ivi previsti, fatta salva la possibilità di applicare le disposizioni vigenti che prevedano di ridurre ulteriormente i tempi di realizzazione.
Art. 31 – Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e disposizioni per l’attuazione di «Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici
Al comma 2 viene stabilito che, in ragione della necessità e urgenza di consentire la prima concreta fruizione del compendio denominato “Città dello Sport” per ospitare il Giubileo, l’Agenzia del demanio, d’intesa con il Commissario straordinario e previa comunicazione al Ministro dell’Economia e delle Finanze, applichi la procedura negoziata con invito a 5 operatori – di cui all’articolo 48, comma 3, del DL 77/2021 – per l’affidamento, sulla base del PFTE, della progettazione ed esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione di interventi elencati dalla norma (arresto del degrado, messa in sicurezza di aree e di ogni altra attività necessaria per ottenere il collaudo statico dell’opera realizzata, completamento del palasport, superamento delle barriere architettoniche e installazione di servizi igienici per ospitare i fedeli e gli utenti in generale, regimentazione delle acque meteoriche e realizzazione di un’area verde per l’accoglienza dei fedeli per grandi eventi).
Ai sensi del comma 3, per la realizzazione degli interventi di cui al precedente comma 2 nonché di eventuali ulteriori interventi di completamento del sito, la citata Agenzia può altresì avvalersi delle procedure semplificate e acceleratorie previste dall’articolo 16-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del D.L. n. 146/2021, che, tra l’altro, consentono di procedere all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica. L’affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi ad oggetto i successivi livelli di progettazione, la realizzazione delle opere e il prezzo. In entrambi i casi, l’offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per i livelli di progettazione affidati e per l’esecuzione dei lavori.
Al comma 6, lett. d) si prevede, mediante modifica alla l. n. 234 del 2021, che ai fini dell’affidamento dei lavori del Giubileo, la selezione degli operatori avvenga mediante le modalità di cui all’articolo 32 (procedura negoziata senza bando), della direttiva 26 febbraio 2014 n. 2014/24/UE. Il soggetto attuatore ovvero la centrale di committenza, cui abbia eventualmente fatto ricorso, individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.
Art. 32 – Semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi ferroviari oggetto di commissariamento (art. 4, Dl n. 32/19)
Ai sensi del comma 1, che interviene sull’all’articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, per gli interventi sulle infrastrutture ferroviarie, l’approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari può avere ad oggetto anche il PFTE, a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui all’articolo 48, comma 7, del DL n. 77/2021. In tal caso la stazione appaltante pone a base di gara direttamente il PFTE approvato dal Commissario straordinario, d’intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti.
Si allega il testo del decreto-legge, con riserva di ulteriore commento.