L’Agenzia delle Entrate ha fornito, con una FAQ del 17 febbraio, un importante chiarimento circa la decorrenza dell’obbligo che riguarda i requisiti SOA di cui devono essere in possesso le imprese affidatarie dell’esecuzione di lavori di importo superiore a 516.000 euro che usufruiscono in varia misura degli incentivi fiscali.
L’articolo 10-bis del decreto-legge 21/2022, in vigore dal 21 maggio 2022, ha, infatti, previsto scadenze temporali differenziate per la decorrenza dell’obbligo di qualificazione SOA. Tuttavia, la formulazione ambigua della norma aveva generato alcune interpretazioni contrastanti.
Grazie al chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate, in linea con la lettura della norma finora sostenuta anche dall’ANCE, non sussistono più dubbi sul fatto che, per i contratti stipulati nel periodo dal 21 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, le imprese, ai fini della fruizione degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del DL n. 34 del 2020, possano acquisire la “condizione SOA” a decorrere dal 1° gennaio 2023 e non necessariamente al momento della sottoscrizione del contratto.
Pertanto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, per i quali il contribuente beneficia delle agevolazioni fiscali quali superbonus (art. 119 DL 34/2020) e bonus “ordinari” (art. 121 comma 2 DL 34/2020 nel caso i cui ci si avvalga delle opzioni dello sconto in fattura/cessione del credito), dovrà essere affidata alternativamente:
A decorrere dal 1° luglio 2023, i medesimi lavori, potranno essere eseguiti solo da imprese in possesso della attestazione SOA pena il mancato riconoscimento delle detrazioni fiscali relative alle spese sostenute successivamente a tale data (art. 10-bis comma 3).
Tali obblighi di qualificazione riguardano anche i contratti di appalto o subappalto sottoscritti dal 21 maggio 2022 ed i cui lavori non siano terminati il 31 dicembre 2022.