Giancarlo Giorgetti, della Lega, durante la trasmissione televisiva ''Porta a Porta'', Roma 22 gennaio 2020. ANSA/FABIO FRUSTACI
Approvato ieri 16 febbraio dal Governo e pubblicato ieri stesso in GURI il decreto-legge n. 11/2023 che introduce misure urgenti in materia di cessione di crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali.
Il testo interviene, in particolare, per modificare la disciplina riguardante la cessione dei crediti d’imposta relativi a spese per gli interventi in materia di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e “superbonus 110%”, misure antisismiche, facciate, impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e barriere architettoniche.
L’oggetto dell’intervento non è quindi il bonus in se, bensì la cessione del relativo credito, che il governo considera portatore di potenzialità negative sull’incremento del debito pubblico.
Dall’entrata in vigore del decreto, oggi 17 febbraio 2023, con l’eccezione di specifiche deroghe per le operazioni già in corso (con CILA già presentata e per i condomini anche con delibera approvata), non sarà più possibile per i soggetti che effettuano tali spese optare per il cosiddetto “sconto in fattura” né per la cessione del credito d’imposta. Inoltre, non sarà più consentita la prima cessione dei crediti d’imposta relativi a specifiche categorie di spese; resta invece inalterata la possibilità della detrazione degli importi corrispondenti direttamente da parte dei beneficiari.
Vengono abrogate le norme che prevedevano la possibilità di cedere i crediti relativi a:
Più specificatamente, le disposizioni di blocco della cessione del credito e dello sconto in fattura non si applicano gli interventi ammessi al Superbonus per i quali in data antecedente all’entrata in vigore del decreto:
Per gli interventi diversi da quelli ammessi al Superbonus, il blocco non si applica se in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto:
Si introduce anche il divieto, per le pubbliche amministrazioni, di essere cessionarie di crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali maturati con tali tipologie di intervento.
Infine, il testo chiarisce (?) il regime della responsabilità solidale nei casi di accertata mancata sussistenza dei requisiti che danno diritto ai benefici fiscali. Con le nuove norme, ferme restando le ipotesi di dolo, si esclude il concorso nella violazione, e quindi la responsabilità in solido, per il fornitore che ha applicato lo sconto e per i cessionari che hanno acquisito il credito e che siano in possesso della documentazione utile dimostrare l’effettività delle opere realizzate. L’esclusione opera anche per i soggetti, diversi dai consumatori o utenti, che acquistano i crediti di imposta da una banca, o da altra società appartenente al gruppo bancario di quella banca, con la quale abbiano stipulato un contratto di conto corrente, facendosi rilasciare un’attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione.
In particolare, è previsto che, pur restando ferme le ipotesi di dolo, la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari è in ogni caso esclusa con riguardo ai cessionari che dimostrano di aver acquisito il credito di imposta e sono in possesso della seguente documentazione relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta:
L’esclusione riguarda anche i cessionari, non consumatori finali, che hanno un conto corrente attivo con la banca.
In tal caso è sufficiente che questi soggetti si facciano rilasciare un’attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione sopra elencata.
La mancanza della suddetta documentazione non costituisce da sola causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario il quale, può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza. Sull’ente impositivo graverà l’onere della prova sulla sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale.