Gli atti di esecuzione dei contratti di appalto pubblici sono documenti soggetti all’imposta di bollo nella misura di 16 euro per ogni foglio, sin dall’origine.
È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta n.130 del 20 gennaio 2023 resa ad un contribuente che, nell’esecuzione di un contratto di appalto, chiedeva come dovesse essere applicata l’imposta di bollo ai seguenti documenti:
A tal proposito l’Agenzia delle Entrate, dopo aver ricostruito la disciplina normativa legata all’esecuzione dei contratti di appalto, con riferimento all’applicazione dell’imposta di bollo chiarisce che i suddetti documenti vanno assoggettati all’imposta di bollo pari a 16 euro per ogni foglio, sin dall’origine ai sensi di quanto previsto dalla Tariffa, Parte Prima allegata al DPR 642/1972.
In particolare:
Considerato l’interesse sul tema, si ritiene utile fornire alcuni schemi riepilogativi delle diverse misure dell’imposta di bollo applicabili nel settore edile, in particolare per quanto riguarda gli atti e i contratti relativi ad appalti di opere pubbliche.
Per completezza si ricorda, inoltre, che per i contratti d’appalto pubblici conclusi in modalità digitale e registrati mediante procedure telematiche, l’imposta di bollo si applica, nella misura forfettaria di 45 euro, a prescindere dalle dimensioni del documento (Cfr. Art.1, co.1-bis1, n.4, allegato A della Tariffa, parte prima, al D.P.R. 642/1972).
Come chiarito nel passato dall’Amministrazione finanziaria nella R.M. 194/E/2008, l’importo forfettario dell’imposta di bollo si riferisce all’atto principale e a quelli, da esso dipendenti, finalizzati all’espletamento dei necessari adempimenti nei rispettivi pubblici registri (ad esempio, copia per la trascrizione e la registrazione, nota di trascrizione e iscrizione).
Con particolare riferimento al settore delle costruzioni, resta a tutt’oggi ancora da chiarire l’applicabilità dell’imposta forfettaria per gli allegati al contratto d’appalto.
In linea generale, infatti, l’Agenzia delle Entrate nella medesima R.M. 194/E/2008 aveva chiarito che, anche in presenza di registrazione telematica, devono essere autonomamente assoggettati all’imposta i documenti, allegati all’atto principale, per i quali l’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine.
La R.M. 194/E/1998 si riferiva espressamente ad alcuni allegati, ossia «agli altri atti o documenti rilasciati o ricevuti da pubblici ufficiali o pubbliche autorità che per loro natura siano soggetti all’imposta fin dall’origine (ad esempio le procure, autorizzazioni, certificati di destinazione urbanistica, ecc…)».
Pertanto, dai citati chiarimenti ministeriali, dovrebbero essere assoggettati all’imposta di bollo in modo autonomo (ovvero oltre ai 45 euro forfettari), nella misura di 16 euro per ogni foglio, il capitolato speciale, l’elenco dei prezzi unitari ed il cronoprogramma, se allegati al contratto d’appalto.