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Lavori Pubblici

Garanzie fideiussorie e polizze assicurative per appalti pubblici: i nuovi schemi tipo del Ministero dello Sviluppo Economico

21 Dicembre 2022
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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2022, il decreto 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico recante il “Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni”.

Il regolamento è stato adottato, ai sensi degli articoli 103, comma 9, e 104, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016, che attribuiscono al Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il compito di adottare gli schemi tipo relativi alle garanzie fideiussorie e alle polizze assicurative, dopo averli previamente concordati con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

In particolare, il decreto stabilisce che le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste dagli articoli 24, comma 4, 35, comma 18, 93, comma 1, 103, commi 1, 6, 7, 8 e 104, comma 1, devono essere conformi agli schemi tipo previsti nell’Allegato A, e che, gli offerenti e gli appaltatori, al fine della semplificazione delle procedure, devono presentare alla stazione appaltante le schede tecniche contenute nell’Allegato B.

Quanto all’ambito di applicazione del provvedimento de quo, l’articolo 1 prevede, al comma 4, che le disposizioni in esso contenute sono applicabili:

  • 1) ai settori ordinari (articolo 3, comma 1, lettera gg, del Codice);
  • 2) nonché ai settori speciali (articolo 3, comma 1, lettera hh) e alle concessioni, a condizione che i documenti di gara richiamino l’applicazione del medesimo regolamento.

Il decreto si applica alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di gara siano pubblicati successivamente alla sua entrata in vigore, ossia dal 29 dicembre 2022 nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi odi avvisi, qualora non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte a tale data.

Con l’entrata in vigore del presente decreto, viene abrogato il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31, restando altresì abrogato il decreto del Ministro delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.

Con riserva di ulteriore approfondimento.

 

Allegati
DECRETO_193-22_All_A_e_B__
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