Entrato in vigore il 4 dicembre il Decreto n. 256 del 23 giugno 2022 che disciplina “i criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”. A partire da tale data quindi sono abrogati i precedenti CAM edilizia contenuti nel D.M. 11 2017.
Nel merito dei contenuti si segnala che il decreto n. 256, come auspicato dall’Ance, contiene, principalmente regole progettuali ed ha come scopo principale quello di rivedere ed aggiornare i precedenti criteri in considerazione del progresso tecnologico e dell’evoluzione della normativa ambientale, al fine di migliorare i requisiti di qualità ambientale degli edifici pubblici.
Tra le principali novità si sottolinea innanzitutto la nuova articolazione del decreto che, rispetto al passato, distingue in modo più chiaro i criteri da adottare per l’affidamento, rispettivamente:
a) del servizio di progettazione di interventi edilizi;
b) dei lavori per interventi edilizi;
c) del servizio di progettazione e lavori per interventi edilizi, congiuntamente.
Altro elemento di grande novità è il richiamo, tra i criteri premianti, agli aspetti non finanziari o ESG (ambiente, sociale, governance, sicurezza, e “business ethics”), che devono essere “valutati secondo metriche orientate alla stima dei rischi di impatti avversi futuri e comunicati in accordo a standard europei di rapporti di sostenibilità”. Tale previsione, come è chiarito nelle premesse del provvedimento, persegue l’obiettivo di premiare gli operatori che implementano strategie sempre più allineate con il quadro normativo comunitario, concorrendo al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030.
Si evidenzia altresì che, in linea con quanto auspicato dall’Ance, è stato spostato tra i criteri premianti il possesso di sistemi di gestione ambientale (Emas, Regolamento 1221/2009, o norma UNI EN ISO 14001); è stata quindi eliminata la previsione in base alla quale era obbligatorio il possesso di tali certificazioni ambientali.
Scompare anche il piano di gestione dei rifiuti, mentre viene ribadito che nei casi di ristrutturazione, manutenzione e demolizione, almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati in cantiere deve essere avviato a operazioni di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero. Rispetto al passato però viene chiarito che tali indicazioni dovranno essere previste nel progetto e, come per tutti gli altri criteri, illustrate nella Relazione CAM, predisposta sempre dal progettista.
È stata infine semplificata e snellita la disciplina sulla “materia riciclata o recuperata” ed i relativi adempimenti, così come anche quella relativa al consumo di suolo e alla permeabilità della superficie territoriale.