Con l’entrata in vigore dal 19 novembre 2022 del DL n. 176/2022 (Aiuti Quater) cambiano le tittolarietà nelle procedure di affidamento degli appalti.
L’art. 10 del testo, che contiene “Norme in materia di procedure di affidamento di lavori”, prevede interviene sull’art. 1, comma 1, lettera a), del d.l. n. 32/2019, decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, secondo cui, nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure relative alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia.
Con il comma 1 dell’art. 10 si introduce l’ulteriore previsione secondo cui tale obbligo, per i comuni non capoluogo di provincia, è da intendersi applicabile alle procedure il cui importo sia pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (che prevede l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro).
In altri termini, con la modifica in questione, per i comuni non capoluogo di provincia l’obbligo di ricorrere alle modalità di aggregazione si applicherà per le procedure di affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro, e di servizi e forniture di importo superiore a 139.000 euro.