Ha suscitato allarme la notizia di una recente sentenza della Corte di Cassazione sez. 3 penale sulla quale occorre fare alcune puntualizzazioni.
Preliminarmente occorre evidenziare che la Cassazione interviene su ipotesi acclarate di frodi nei confronti dello Stato per fatturazione di operazioni inesistenti, ossia di lavori agevolati non eseguiti. Si tratta, quindi, di esistenza “a monte” di reati fiscali di carattere penale.
Ciò detto appare appena il caso evidenziare che nel caso esaminato, a parere della Corte di Cassazione, i crediti ceduti costituiscono un’evoluzione del diritto alla detrazione e, pertanto, devono considerarsi comunque “cosa pertinente al reato” che ha coinvolto il beneficiario originario del bonus. In questo senso, non viene accolta la tesi difensiva “secondo cui, esercitata l’opzione per la cessione del credito, e dunque rinunciato dal beneficiario l’originario diritto alla detrazione …, il credito stesso sorgerebbe – in capo al cessionario – a titolo originario, quindi depurato da qualunque vizio, anche radicale, che avesse eventualmente colpito il diritto alla detrazione”.
Per effetto della sentenza possono, quindi, essere oggetto di sequestro cose (crediti d’imposta) di proprietà di un terzo in buona fede (cessionario), se la loro disponibilità sia idonea a configurare un pericolo per il protrarsi o per l’aggravamento del reato.
Inoltre, le disposizioni di carattere fiscale, che limitano la responsabilità solidale del cessionario alla sola ipotesi di concorso in violazione nel reato (art.121, co.4-6, DL 34/2020-legge 77/2020), non escludono comunque il ricorso al “sequestro preventivo impeditivo”, in quanto la norma penale non viene derogata dalla disposizione tributaria.
per impedire il sequestro del credito a danno del cessionario in buona fede, occorrerebbe una deroga espressa, di carattere normativo, all’applicazione di tale istituto, in assenza della quale l’unica circostanza che rileva è la sussistenza del “collegamento tra il reato e la cosa” (ossia tra la frode riguardante la detrazione originaria e il corrispondente credito d’imposta oggetto di cessione).
Pertanto, solo una norma espressa potrebbe superare definitivamente la criticità e garantire la non sequestrabilità del credito acquisito da un soggetto estraneo al rapporto che ha generato la detrazione.
Le Sentenze, inoltre, rendono sempre più evidente la necessità di affidarsi ad imprese serie e solide che garantiscano la regolare ed effettiva esecuzione dei lavori e i corretti adempimenti nella procedura di cessione dei crediti. Le norme sulla necessità della SOA, della congruità della manodopera utilizzata e dell’indicazione dell’uso del contratto collettivo, fortemente volute dall’ANCE, rappresentano un deciso passo avanti verso questa direzione.