Le violazioni fiscali non definitive rilevano come cause di esclusione dalle gare pubbliche solo se di ammontare almeno pari al 10% del valore dell’appalto (e comunque mai sotto i 35.000 euro) e solo se, decorsi i termini per il pagamento, l’atto d’accertamento sia stato impugnato.
Questo il principio stabilito nel DM del 28 settembre 2022, pubblicato nella GU n.239 del 12 ottobre 2022, che, in linea con la posizione assunta dall’ANCE, detta le modalità operative delle cause di esclusione facoltative dalle gare d’appalto pubbliche, in presenza di irregolarità fiscali non definitivamente accertate, in attuazione dell’art.80, co.4, del D.Lgs. 50/2016.
Si tratta, in particolare, della facoltà riconosciuta alla Stazione appaltante di escludere dalle gare pubbliche un operatore economico nel caso in cui essa sia a conoscenza, e possa dimostrare, che lo stesso non abbia ottemperato agli obblighi di pagamento di imposte e tasse non definitivamente accertati, qualora tale inadempimento costituisca una “grave violazione”.
La disposizione, come noto, deriva da una procedura di infrazione europea contro lo Stato italiano, in merito alla quale l’ANCE è da subito intervenuta nelle competenti sedi per mitigarne gli effetti più critici per le imprese, esposte ad una penalizzazione particolarmente gravosa come quella dell’esclusione da una procedura d’appalto, a fronte di una violazione considerata, ancora, “provvisoria”.
Criticità più evidenti risiedevano, non solo nella determinazione della soglia di gravità della violazione, che grazie all’ANCE è stata fissata in minimo 35.000 euro e comunque da calcolare in proporzione al valore dell’appalto, ma anche nella completa assenza di criteri univoci ed omogenei che guidassero l’azione delle Stazioni appaltanti in tal ambito.
Grazie all’azione associativa, inoltre, nel corso dell’iter parlamentare di approvazione delle Legge europea 2019-2020 (legge 238/2021), è stata rinviata ad un Decreto MEF-MIMS la definizione delle modalità attuative della nuova causa di esclusione, nonché della soglia minima d’operatività della stessa (art.80, co.4, quinto periodo, del D.Lgs. 50/2016).
In attuazione di tale disposizione è stato quindi ora emanato il citato DM del 28 settembre 2022, con il quale vengono fissati i seguenti principi:
Si evidenzia, quindi che l’“avviso bonario” non è di per sé sufficiente a far considerare fiscalmente irregolare l’operatore economico ma, a tal fine, occorre anche la successiva notifica della relativa cartella di pagamento;
Inoltre, in caso di:
In ogni caso, non rilevano, ai fini dell’esclusione, le violazioni per le quali è intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all’operatore economico, anche se non passata in giudicato (sino all’eventuale riforma della stessa o sino a che la violazione risulti definitivamente accertata, ovvero se sono stati adottati provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa);
A tal fine, su richiesta della Stazione appaltante, l’Agenzia delle Entrate rilascia, relativamente ai tributi dalla stessa gestiti, la cd certificazione dei “carichi pendenti” (di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 25 giugno 2001).