Facendo seguito alla precedente comunicazione Ance dal titolo “I nuovi decreti antincendio – documento Ance di approfondimento”, si informa che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2022, il decreto 15 settembre 2022 “Modifiche al decreto 1° settembre 2021, recante: «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81»”.
Il predetto decreto, che consta di tre articoli e due allegati, è entrato in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (25 settembre 2022).
Considerate le difficoltà segnalate ai VVF connesse alle modalità di qualificazione della figura del manutentore antincendio, di nuova istituzione rispetto al previgente quadro normativo definito dal decreto 10 marzo 1998 e ravvisata la necessità di rivedere la tempistica di entrata in vigore delle disposizioni contenute nell’articolo 4 del decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021, alla luce delle possibili criticità nella fase transitoria di passaggio al nuovo quadro normativo, nonchè delle particolari limitazioni conseguenti allo stato di emergenza da COVID-19, le disposizioni relative al summenzionato articolo 4 sulla qualificazione dei tecnici manutentori entreranno in vigore a decorrere dal 25 settembre 2023 invece che dalla data del 25 settembre 2022 (cfr. articolo 1).
All’articolo 2 del decreto in oggetto sono state riportate alcune modifiche relative all’allegato II del decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021.
Si segnalano di seguito le più rilevanti.
Il Prospetto 3.8 è sostituito dai seguenti prospetti (cfr. Allegato A):
a) Prospetto 3.8.1 recante «Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato.
Sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore (SENFC)
b) Prospetto 3.8.2 recante «Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato.
Sistemi di evacuazione forzata di fumo e calore (SEFFC) e sistemi di ventilazione orizzontale del fumo e del calore (SVOF).
È stato aggiunto poi il Prospetto 3.14 recante «Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato. Sistemi a polvere», contenuto nell’allegato B del decreto in oggetto.
Al paragrafo 1, comma 5, dell’allegato II del decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021, in cui sono ricompresi i soggetti che svolgono le attività di manutenzione da almeno 3 anni, dopo la parola: «manutenzione» sono aggiunte le parole: «o controllo periodico».
Al paragrafo 3, comma 1, dell’allegato II del decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021, è stato aggiunto un nuovo periodo.
«I compiti indicati nel Prospetto 1 si declinano per ciascuna figura di tecnico manutentore qualificato a seconda della tipologia di impianto, attrezzatura e altro sistema di sicurezza antincendio, in base ai corrispondenti livelli di autonomia e responsabilità definiti nelle norme tecniche applicabili.».
Al paragrafo 3 del medesimo allegato II, il comma 2 è sostituito dal seguente:
« Il Prospetto 2 riporta le conoscenze, abilità e competenze generali che deve possedere il tecnico manutentore qualificato per ciascuno dei compiti e delle attività indicate nel Prospetto 1. Per il dettaglio delle conoscenze, abilità e competenze specifiche delle singole figure di tecnico manutentore qualificato a seconda della tipologia di impianto, attrezzatura e altro sistema di sicurezza antincendio, si rimanda alle pertinenti norme tecniche applicabili.».