La detrazione del 75% delle spese sostenute per la rimozione delle barriere architettoniche spetta anche alle imprese per gli interventi realizzati sui loro immobili, siano “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”.
Questo è quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 444/2022 resa ad una società, proprietaria di alcuni immobili strumentali concessi in locazione, in procinto di effettuare, su di essi, dei lavori finalizzati la rimozione delle barriere architettoniche.
Si ricorda che la detrazione del 75% può essere fruita solo per le spese sostenute nel 2022, ed è riconosciuta per l’eliminazione delle barriere architettoniche, entro limiti di spesa differenziati a seconda della tipologia di immobile (50.000 euro per le unifamiliari; 40.000 euro x n. unità, per edifici fino a 8 unità; 30.000 euro x n. unità, per edifici oltre le 8 unità).
La richiesta della società deriva dal fatto che l’art. 119 -ter del DL 34/2020 cd. “Decreto Rilancio”, che disciplina l’incentivo, non individua espressamente i beneficiari del bonus facendo, invece, riferimento alla tipologia di interventi che devono essere finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche e riguardare edifici esistenti.
Sul punto, l’Agenzia precisa che proprio perché la norma non pone alcun vincolo di natura soggettiva od oggettiva al riconoscimento del beneficio, l’ambito applicativo dell’agevolazione va inteso in senso ampio. Pertanto ne può fruire anche la società proprietaria degli immobili oggetto di intervento anche se tali immobili sono locati. Resta fermo che beneficerà della detrazione il soggetto (proprietario o conduttore) che avrà sostenuto le relative spese.
Viene, quindi, confermato quanto già chiarito con la CM 23/2022 nella quale è stato specificato che tra i beneficiari dell’incentivo rientrano le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).
Si ricorda, poi, che il bonus barriere del 75% si aggiunge alla detrazione già prevista del 50% per gli interventi per l’abbattimento e l’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del DPR 917/ 1986 (TUIR) e al Superbonus di cui all’art.119, commi 2 e 4, del DL 34/2020 che, però, è ammesso alla detrazione potenziata al 110% solo se effettuato come intervento “trainato”.
L’incentivo di cui all’art. 119 -ter sopra citato spetta, inoltre, per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.