Sulla Gazzetta ufficiale n. 183 del 6/8/2022 è stato pubblicato il Decreto del Ministero della Transizione ecologica 23 giugno 2022 n. 256 recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi” (in allegato).
I nuovi criteri, che vanno a sostituire quelli adottati nel 2017, entreranno in vigore il 4 dicembre 2022, ossia 120 giorni dopo la data di pubblicazione del decreto stesso.
Il provvedimento, come auspicato dall’Ance, contiene principalmente regole progettuali ed ha come scopo principale quello di rivedere ed aggiornare i precedenti criteri in considerazione del progresso tecnologico e dell’evoluzione della normativa ambientale, al fine di migliorare i requisiti di qualità ambientale degli edifici pubblici.
Tra le principali novità si segnala innanzitutto la nuova articolazione del decreto che, rispetto al passato, distingue in modo più chiaro i criteri da adottare per l’affidamento, rispettivamente:
a) del servizio di progettazione di interventi edilizi;
b) dei lavori per interventi edilizi;
c) del servizio di progettazione e lavori per interventi edilizi, congiuntamente.
Altro elemento di grande novità è il richiamo, tra i criteri premianti, agli aspetti non finanziari o ESG (ambiente, sociale, governance, sicurezza, e “business ethics”), che devono essere “valutati secondo metriche orientate alla stima dei rischi di impatti avversi futuri e comunicati in accordo a standard europei di rapporti di sostenibilità”. Tale previsione, come è chiarito nelle premesse del provvedimento, persegue l’obiettivo di premiare gli operatori che implementano strategie sempre più allineate con il quadro normativo comunitario, concorrendo al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030.
Nel merito dei contenuti si segnala altresì che, in linea con quanto auspicato dall’Ance, è stato spostato tra i criteri premianti il possesso di sistemi di gestione ambientale (Emas, Regolamento 1221/2009, o norma UNI EN ISO 14001); è stata quindi eliminata la previsione in base alla quale era obbligatorio il possesso di tali certificazioni ambientali.
Scompare anche il piano di gestione dei rifiuti, mentre viene ribadito che nei casi di ristrutturazione, manutenzione e demolizione, almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati in cantiere deve essere avviato a operazioni di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero. Rispetto al passato però viene chiarito che tali indicazioni dovranno essere previste nel progetto e, come per tutti gli altri criteri, illustrate nella Relazione CAM, predisposta sempre dal progettista.
È stata semplificata e snellita la disciplina sulla “materia riciclata o recuperata” ed i relativi adempimenti, così come anche quella relativa al consumo di suolo e alla permeabilità della superficie territoriale.
Rispetto al decreto in vigore sono state accolte le richieste di progressività per l’uso obbligatorio di criteri CAM. Per interventi edilizi che non riguardino interi edifici, i criteri CAM si applicano limitatamente ai capitoli relativi alle “Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione” e alle “Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere”. Nel caso invece di appalti di servizi di manutenzione di immobili e impianti, ai due capitoli sopra citati si aggiungono quelli relativi alle “Macchine operatrici“ e ai “Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori”.
Infine è stata meglio esplicitata la procedura da seguire nel caso di non applicazione di uno o più criteri CAM, in quanto in contrasto con le norme tecniche di settore, lasciando al progettista il compito di motivarla nella relazione tecnica di progetto.