Si informa che è in corso di pubblicazione, sul sito Inail, il Modello di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l’anno 2023 e la relativa guida alla compilazione in relazione agli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro adottati dalle aziende nel corso del 2022, ai sensi dell’articolo 23 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe dei premi, di cui al decreto interministeriale 27 febbraio 2019.
Per accedere alla riduzione, l’azienda deve presentare l’apposita istanza (Modulo per la riduzione del tasso medio per prevenzione), esclusivamente in modalità telematica, attraverso la sezione Servizi Online, presente sul sito www.inail.it, entro il termine del 28 febbraio 2023, unitamente alla documentazione probante richiesta dall’Istituto.
Nel modulo di domanda l’azienda dichiara di essere consapevole che il riconoscimento della riduzione è subordinato all’accertamento degli obblighi contributivi e assicurativi, all’osservanza delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e all’attuazione di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro.
Con riferimento agli interventi, si segnala che, per le imprese edili, l’Istituto conferma il raggiungimento del punteggio più alto in caso di adozione del modello organizzativo e gestionale di cui all’art.30 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. asseverato in conformità alla norma UNI 11751-1 (intervento E-8) o di applicazione della Prassi di Riferimento UNI/PdR 49:2018 “Responsabilità sociale nel settore delle costruzioni – Linee guida all’applicazione del modello di responsabilità sociale UNI ISO 26000” (intervento E-10).
Si rileva inoltre che, rispetto al modello 2022, è stato attribuito un punteggio maggiore pari a 70 punti per gli interventi A-1.2 e A-1.4, della sezione “prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)- ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento”, rispetto al punteggio di 50 previsto per l’anno 2022.
Tra le modifiche più rilevanti si segnala inoltre che, per l’intervento A-3.2 (sostituzione di macchine obsolete), nelle note, viene specificato che l’alienazione delle macchine sostituite deve avvenire tramite rottamazione. Nel modello 2022 tale alienazione poteva avvenire anche tramite permuta o vendita. La documentazione probante relativa a tale intervento è stata rivista: l’azienda, in alternativa alle istruzioni, può presentare documentazione fotografica relativa alle macchine e ai dati identificativi. Rivisto anche il punto 4 recante le prove documentali della rottamazione delle macchine sostituite.
Nell’intervento B-1 sulla prevenzione del rischio stradale, nelle note, è stata introdotta una distinzione tra i corsi per veicoli aventi massa inferiore o uguale a 35 q.li, destinati al trasporto di merci e dei veicoli destinati al trasporto fino a nove persone, e quelli con massa superiore a 35 q.li. In tale ultimo caso la prova pratica può essere condotta anche utilizzando un simulatore di guida.
Per quanto riguarda l’intervento C-4.2 (acquisto di macchine per MMC), il modello 2021 prevede che l’azienda acquisti (e non più “introduca”) nel processo produttivo macchine per l’esecuzione di una fase operativa che comportava la movimentazione manuale dei carichi.
Dalla documentazione probante emerge che devono essere presentate all’Istituto le fatture di acquisto e installazione o di leasing delle macchine per l’anno 2022.
L’intervento E17 relativo all’adozione di un sistema di rilevazione dei quasi infortuni è stato riformulato. In particolare è stato precisato che gli interventi di miglioramento, idonei a impedire il ripetersi degli eventi rilevati, devono essere attuati negli ambienti e sulle attrezzature di lavoro.
Per maggiori dettagli si rinvia alla Guida alla compilazione.