Durante l’esame parlamentare per la conversione in legge del D.L. 73/2022 (cd. “Decreto Semplificazioni”), l’aula della Camera ha approvato un emendamento (n.37.0.500, in allegato) che interviene sull’importo del debito IVA, ad oggi fissato in misura superiore a 5.000 euro, che fa scattare la segnalazione d’allerta dell’Agenzia delle Entrate, ai fini di un eventuale accesso alla “composizione negoziata della crisi”, disciplinata nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 15 luglio scorso).
In particolare, con l’emendamento approvato, il riferimento al debito IVA superiore a 5.000 euro viene eliminato e si dispone che la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate vada effettuata in presenza di un debito IVA non inferiore al 10% del volume d’affari dell’impresa relativo al periodo d’imposta precedente, e comunque di un debito IVA superiore a 20.000 euro.
Questa modifica, anche se non ancora risolutiva delle criticità , va comunque nel senso auspicato dall’ANCE che, sin dall’introduzione della disposizione, aveva espresso le proprie perplessità circa l’ammontare irrisorio del debito IVA collegato al meccanismo d’allerta dell’Agenzia delle Entrate, proponendo nelle competenti Sedi istituzionali l’innalzamento del limite ad almeno 35.000 euro, tenuto anche conto della specificità dell’attività resa nel settore edile.
Peraltro, il tetto relativo al debito IVA ha generato nelle ultime settimane forti incertezze alle imprese dei diversi settori produttivi, che si sono viste recapitare, in modo generalizzato, le comunicazioni d’allerta dell’Agenzia delle Entrate, circostanza che spinto la stessa Amministrazione finanziaria, con in proprio comunicato stampa, a precisare che gli avvisi inviati non comportano l’obbligo di accedere alla “composizione negoziata della crisi”, ma solo un invito a verificare la singola posizione aziendale sul piano di una possibile insolvenza.
In ogni caso, l’emendamento rappresenta un primo passo nella revisione della disciplina della segnalazioni d’allerta. Tuttavia a parere dell’ANCE, una disposizione analoga dovrebbe essere introdotta anche in relazione agli importi del debito cui sono riferite le segnalazioni d’allerta degli altri “creditori pubblici qualificati”, quali l’INPS (debito per contributi superiore a 15.000 euro in presenza di lavoratori subordinati) e l’INAIL (debito per premi assicurativi superiore a 5.000 euro).
Dopo l’approvazione della Camera, il disegno di legge di conversione del “Decreto Semplificazioni”, comprensivo dell’emendamento, verrà esaminato dal Senato ai fini della definitiva conversione in legge.