Con il messaggio n. 2999 del 28 luglio 2022, l’Inps riepiloga le principali istruzioni operative per la corretta gestione delle richieste di CIGO con causale “eventi meteo” riferita alle temperature elevate.
In considerazione dell’eccezionale ondata di calore che sta interessando tutto il territorio nazionale e dell’incidenza che tali condizioni climatiche possono determinare sulle attività lavorative e sull’eventuale riconoscimento della CIGO, tali istruzioni sono state, in parte, illustrate anche nel comunicato congiunto Inps-Inail del 26 luglio 2022 (cfr. comunicazione Ance del 28 luglio 2022).
Il datore di lavoro può invocare la causale “eventi meteo” anche nel caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa delle temperature elevate. Sono considerate tali le temperature superiori a 35° centigradi (l’Inps richiama la circolare n. 139/2016; cfr. comunicazione Ance del 4 agosto 2016).
Con il successivo messaggio n. 1856/2017 (cfr. comunicazione Ance dell’8 maggio 2017), l’Istituto ha precisato che anche temperature inferiori a 35° centigradi possono comportare l’accoglimento della domanda di CIGO, qualora venga in rilievo la valutazione non solo della temperature rilevata dai bollettini meteo, ma anche la temperatura c.d. percepita, che è più elevata di quella reale.
In proposito, l’Inps chiarisce, nel messaggio qui illustrato, che tale situazione si verifica, per esempio, nelle giornate in cui si registra un elevato tasso di umidità che concorre in maniera significativa a determinare una temperatura “percepita” superiore a quella reale. Pertanto, la valutazione della temperatura rilevata nei bollettini meteo deve tenere conto anche del tasso di umidità, dal momento che, in base alla combinazione dei due valori, è possibile ritenere che la temperatura percepita sia maggiore di quella effettivamente rilevata.
Per il riconoscimento della CIGO, anche quando le temperature siano inferiori a 35° centigradi, rilevano anche il tipo di lavorazione in atto e le modalità con cui la stessa viene svolta. Dalla valutazione di tali aspetti, infatti, può emergere la rilevanza della temperatura “percepita” rispetto a quella reale, in considerazione della particolare incidenza che il calore determina sul regolare svolgimento delle lavorazioni.
Ne sono esempio i lavori di stesura del manto stradale, i lavori di rifacimento di facciate e tetti di costruzioni, le lavorazioni all’aperto che richiedono indumenti di protezione e, in generale, tutte le fasi lavorative che avvengono in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o macchinari particolarmente sensibili al forte calore. Inoltre, possono essere prese in considerazione anche le lavorazioni al chiuso allorché non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro.
Le sedi territoriali dell’Istituto devono riportare le risultanze delle suddette valutazioni nella motivazione del provvedimento adottato.
Il datore di lavoro, nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica, deve indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime, nonché le cause, riconducibili all’eccessivo calore, che hanno determinato la predetta sospensione o riduzione.
Nel caso in cui l’azienda non abbia fornito i suddetti elementi, la sede territoriale Inps deve attivare, con le consuete modalità, il supplemento istruttorio di cui all’art. 11 co. 2 del D.M. n. 95442/2016.
L’Inps, ricorda, inoltre, che la CIGO può essere riconosciuta in tutti i casi in cui il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell’azienda, dispone la sospensione o riduzione delle lavorazioni in quanto sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, purché le cause che hanno determinato detta sospensione o riduzione non siano imputabili al datore di lavoro stesso o ai lavoratori.
Pertanto, anche nel caso in cui la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa sia disposta dal datore di lavoro su indicazione del responsabile della sicurezza per cause riconducibili alle temperature eccessive rilevate sul luogo di lavoro, è possibile valutare positivamente la richiesta di integrazione salariale ordinaria.
Se il datore di lavoro non ha allegato alla domanda di CIGO l’attestazione del responsabile della sicurezza dell’azienda, la stessa potrà essere richiesta dalla sede territoriale Inps attivando, anche in questo caso, il citato supplemento di istruttoria di cui all’art. 11 co. 2 del D.M. n. 95442/2016. Non sarà, invece, necessaria alcuna acquisizione se il datore di lavoro autocertifica il possesso dell’attestazione nella relazione tecnica allegata alla domanda.
*****
Con la news del 29 luglio 2022, che si riporta in allegato, Confindustria ha illustrato il comunicato stampa Inps-Inail del 26 luglio e il messaggio Inps n. 2999 del 28 luglio (di cui sopra).
Nel rinviare al testo della news, se ne segnalano in questa sede alcuni passaggi.
Con riferimento alle istruzioni fornite dall’Inps per il riconoscimento della CIGO con causale “eventi meteo” riferita alle temperature elevate, Confindustria ricorda, in via preliminare, quanto segue:
“In premessa, va ricordato che l’ipotesi in esame resta ovviamente soggetta alle ordinarie regole di concessione della CIGO, per cui restano ferme le regole generali della imprevedibilità dell’evento e della non imputabilità al datore di lavoro richiedente.
Ne consegue, quindi, che nella relazione tecnica occorrerà comunque indicare la non riferibilità dell’evento ad un fattore che il datore di lavoro aveva l’obbligo di governare. Così, ad esempio, anche richiamando l’ipotesi della omessa manutenzione (che non giustifica la richiesta di CIGO in caso di guasti alle attrezzature o agli impianti), non potrà il datore di lavoro chiedere CIGO:
Dopo averne illustrato i contenuti, Confindustria si sofferma su uno specifico aspetto del citato messaggio Inps:
“Il messaggio 2999/2022, confermando quanto anticipato nella nota congiunta di Inps e Inail, si sofferma, poi, su un ulteriore elemento che, a suo tempo, aveva costituito oggetto di confronto con Confindustria.
L’Istituto precisa, infatti, che ‘la cassa integrazione ordinaria è riconoscibile in tutti i casi in cui il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell’azienda, dispone la sospensione/riduzione delle lavorazioni in quanto sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, purché le cause che hanno determinato detta sospensione/riduzione non siano imputabili al datore di lavoro stesso o ai lavoratori’.
Si tratta di un’ipotesi che può anche prescindere dallo specifico tema ‘meteo’ ed essere estesa alle altre ipotesi di CIGO previste dall’attuale normativa laddove si sia in presenza di un rischio o un pericolo per la sicurezza (ovviamente, non prevedibile e non imputabile al datore di lavoro o ai lavoratori) che, sulla base della relazione tecnica, fa ritenere integrata la causale di CIGO.
L’Istituto applica, quindi, i principi già esistenti in tema di CIGO, oggi valorizzando, ai fini probatori, anche le indicazioni tecniche dei responsabili della sicurezza sul lavoro. Ad esempio, laddove vi sia una temperatura che, secondo le indicazioni tecniche, può costituire un rischio per i lavoratori, la CIGO potrà essere concessa anche laddove la temperatura stessa sia inferiore ai 35 gradi.”