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Lavoro, Nazionali

Decontribuzione Sud: arrivano le regole per l’applicazione fino al 31 dicembre 2022

28 Luglio 2022
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Operativa la decontribuzione Sud anche per il secondo semestre del 2022. Lo ha comunicato l’INPS nella circolare 90/2022 con cui ha fornito anche le modalità operative per l’indicazione dell’esonero nel flusso Uniemens.

Ricordiamo che si tratta di una riduzione contributiva variabile, relativa al periodo che va sino al 31 dicembre 2029. La percentuale di sconto – applicabile sulla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL – è modulata per fasce (30% sino al 31 dicembre 2025 – 20% per gli anni 2026/2027 – 10% per gli anni 2028/2029).

La riduzione sui contributi può essere fruito dalle imprese in relazione ai rapporti di lavoro subordinato esistenti e di nuova costituzione denunciati nel flusso Uniemens di unità operative ubicate in una delle 8 regioni che beneficiano della misura (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

Va ricordato che, al momento, la decontribuzione è valida solo sino a dicembre del corrente anno; per gli anni futuri serviranno altre autorizzazioni dell’UE.

Possono accedere all’aiuto tutt i datori di lavoro con esclusione delle imprese del settore finanziario e agricolo, nonchè dei datori di lavoro domestico oltrechè le aziende soggette a sanzioni adottate dall’Unione Europea.

La decontribuzione è generalizzata e non ha alcun limite retributivo; non trattandosi di incentivi all’occupazione, non trovano applicazione i principi dell’art. 31 del D.Lgs 150/2015, mentre serve il DURC. Inoltre, vanno rspettate le norme a tutela delle condizioni di lavoro nonchè gli obblighi di legge in materia ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali.

Per il dettaglio sulla misura e le istruzioni sulle modalità di fruizione si rimanda all’esame della Circolare INPS allegata.

 

 

 

Allegati
Circolare_inps_90-2022-decontribuzione_sud
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INPS_circ_90_decontribuzione_sud_-_Nota_di_approfondimento
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