Si comunica, per opportuna conoscenza, che è stato pubblicato in G. U. n. 139 del 16 giugno 2022 il decreto-legge n. 68/2022, recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché’ in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”.
Il decreto-legge in esame entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (16 giugno 2022).
Tra le disposizioni di interesse, si segnala l’art. 11 (Disposizioni urgenti sull’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie) che, modificando l’art. 10-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dispone la proroga dal 15 giugno al 30 settembre 2022 dei seguenti obblighi:
utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 per l’accesso ai mezzi di trasporto, sia locali che a lunga percorrenza, tra cui si segnalano autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente. L’obbligo è, invece, abrogato per l’accesso ad aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche) per tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017. Tale obbligo non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi.
Si ricorda che, come specificato nella Comunicazione Ance del 16 giugno scorso, di commento all’ordinanza adottata in data 15 giugno 2022 dal Ministero della Salute, recante “Misure concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sull’intero territorio nazionale”, i lavoratori tenuti a indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche) sono anche i lavoratori edili impiegati all’interno delle strutture di cui sopra. Si ricorda, inoltre, che resta fermo, fino al 31 dicembre 2022 l’obbligo di vaccinazione, che costituisce requisito per lo svolgimento delle attività lavorativa, per i professionisti sanitari e per i lavoratori del settore sanitario e socio-sanitario ed assistenziale, nonché per i soggetti che svolgono la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie (art. 4-bis del dl n. 44/2021, convertito in legge n. 76/2021 e, da ultimo, modificato dell’art. 8 dl n. 24/2022, convertito in legge n. 52/2022).
Infine, con riguardo all’obbligo di indossare mascherine chirurgiche o dispositivi di protezione individuale di livello superiore nei luoghi di lavoro ed in cantiere, si ribadisce quanto già specificato nella Comunicazione Ance del 25 maggio 2022, in merito all’opportunità di continuare ad applicare, anche nella fase post emergenziale, i protocolli aziendali attuativi del Protocollo condiviso del 6 aprile 2021 e del Protocollo cantieri di cui all’ordinanza del Ministero della Salute del 9 maggio 2022.
Per quanto non riportato nella presente, si rinvia al testo del suddetto decreto-legge.