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Apprendistato di 1° livello – Sgravio contributivo – Istruzioni Inps

17 Giugno 2022
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L’Inps, con la circolare n. 70/2022, ha fornito le istruzioni operative per la fruizione dello sgravio contributivo del 100% per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, previsto dall’art. 1, comma 645, della legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022).

 

Si rammenta che possono essere assunti con la tipologia contrattuale in argomento, finalizzata al conseguimento di un titolo di studio, gli apprendisti di età compresa tra i 15 e i 25 anni.

 

Il beneficio che comporta l’azzeramento dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro prevista dall’articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge n. 296/2006, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove per le assunzioni con contratto di apprendistato di 1° livello effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni del rapporto di lavoro (36 mesi).

 

Resta ferma l’aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. 

 

Il suddetto requisito dimensionale deve sussistere al momento dell’assunzione dell’apprendista di primo livello. Conseguentemente, il beneficio contributivo permane anche se, successivamente all’assunzione, il datore di lavoro supera il predetto limite dimensionale.

 

L’Inps sottolinea che ai suddetti rapporti di lavoro, per l’intera durata del contratto di apprendistato di primo livello, si applicano altresì gli esoneri contributivi previsti dall’art. 32, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. n. 150/2015 (non applicazione del contributo di licenziamento di cui all’art. 2, commi 31 e 32, della legge n. 92/2012; esonero dal versamento a carico del datore di lavoro del contributo di finanziamento dell’ASpI di cui all’art. 42, comma 6, lettera f), del d.lgs. n. 81/2015 e dal contributo integrativo di cui all’art. 25 della legge n. 845/1978, pari complessivamente all’1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali).

 

L’Istituto evidenzia, inoltre, che ai fini dell’applicazione dello sgravio contributivo in esame, si deve tenere conto di precedenti periodi di apprendistato svolti dal medesimo lavoratore presso altri datori di lavoro. In tale ipotesi, lo sgravio totale può essere riconosciuto al datore di lavoro limitatamente al periodo di apprendistato residuo rispetto ai 36 mesi previsti dalla Legge di Bilancio 2022.

 

Viene quindi ricordato che, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 148/2015, come modificato dall’art. 1, comma 192, della legge n. 234/2021, anche i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022. L’obbligo contributivo sussiste per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore della novella normativa. In ogni caso, la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro non deve pregiudicare il completamento del percorso formativo come eventualmente ridefinito ai sensi degli artt. 43, comma 3, e 45, comma 4, del d.lgs. n. 81/2015.

 

Si rammenta, infine, che il datore di lavoro deve risultare in possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ed è tenuto al rispetto delle norme a tutela delle condizioni di lavoro e degli altri obblighi di legge, nonché degli accordi e contratti collettivi nazionali e di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

 

Per quanto attiene la compilazione del flusso Uniemens, si rimanda alle istruzioni di dettaglio contenute nella circolare Inps n. 87/2021.

Allegati
Circolare_numero_70_del_15-06-2022_(1)
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