Uno dei principali problemi che incontrano gli interventi di rigenerazione urbana, soprattutto mediante demolizione e ricostruzione, è rappresentato dal rispetto degli standard urbanistici (cessione di aree per svolgere servizi o attività collettive) ed edilizi (limiti di densità edilizia, altezza, distanza fra edifici) stabiliti dal DM 1444/1968.
Gli interventi di “sostituzione edilizia”, nell’ottica di contenere il consumo di suolo, sono realizzati in ambiti urbani “consolidati”, dove è difficile l’osservanza degli standard e di limiti, soprattutto in presenza di aumenti di volumetria.
In questo scenario si colloca l’articolo 2-bis “Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati” del Dpr 380/2001 (TU edilizia) – inserito dalla Legge 98/2013 di conversione del DL 69/2013 e modificato dai Decreti Legge 32/2019 e 76/2020 – che prevede la possibilità per le Regioni e le Province autonome di approvare disposizioni derogatorie al DM 1444/1968, nonché specifiche indicazioni per le distanze in caso di interventi di demolizione e ricostruzione.
L’Ance ha aggiornato al 14 giugno 2022 il dossier che raccoglie le disposizioni regionali adottate in attuazione dell’art. 2-bis del TU Edilizia con le modifiche normative dell’Abruzzo, del Piemonte e della Toscana.
In allegato il dossier Ance “DM 1444/1968: il quadro delle deroghe regionali (art. 2-bis del Dpr 380/2001)” aggiornato al 14 giugno 2022