Aggiornate dall’Agenzia delle Entrate le modalità da seguire per la cessione dei crediti connessi agli interventi edilizi, agevolabili con il Superbonus e con i bonus edilizi ordinari.
Per le cessioni del credito comunicate dal 1° maggio 2022, il cessionario deve indicare in anticipo, tramite la “Piattaforma cessione crediti”, la scelta irrevocabile di utilizzo in compensazione, per ciascuna rata annuale.
Così si legge nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n.2022/202205 del 10 giugno 2022, alla luce delle ultime novità introdotte dall’art.28 del DL 4/2022, convertito in legge 25/2022 (cd “Sostegni-ter”) e dall’art.14 del DL 50/2022 (cd. “Aiuti”), in corso di conversione in legge, riguardanti la disciplina della cessione dei crediti relativi ai bonus fiscali in edilizia (Superbonus e bonus ordinari).
In particolare, con il Provvedimento n.2022/202205, l’Agenzia modifica il precedente Provvedimento del 3 febbraio scorso, che non era più in linea con la disciplina applicativa della cessione dei crediti, aggiornandolo in base alle recenti novità.
In particolare, l’Amministrazione finanziaria:
– conferma che il credito d’imposta generato da interventi edilizi agevolati dai suddetti bonus, anche quando spettante all’impresa esecutrice in virtù dello sconto praticato in fattura, è cedibile una prima volta a soggetti terzi incluse le banche e gli altri intermediari finanziari ed altre due volte, solo a banche, intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari e assicurazioni (cd. soggetti “qualificati”).
Al riguardo, viene specificato che il primo cessionario può, a propria volta, cedere il credito ai soggetti “qualificati”, con possibilità per questi ultimi, di una ulteriore cessione, sempre a favore di altri soggetti qualificati.
Tale regola si applica se la comunicazione dell’opzione di cessione o sconto è comunicata all’Agenzia dal 17 febbraio 2022 in poi.
Vengono, inoltre, chiarite le modalità relative alla cessione del credito in caso di opzioni trasmesse entro il 16 febbraio 2022 (cd. regime transitorio);
– conferma che ai soggetti “qualificati” è sempre consentita la cessione a favore dei propri clienti professionali privati, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.
Per “clienti professionali privati” s’intendono, ai sensi dell’art. 6, co. 2-quinquies del Dlgs n. 58/1998, i soggetti che sono tenuti a essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, italiani o esteri, quali: banche; imprese di investimento; altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati; imprese di assicurazione; organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi; fondi pensione e società di gestione di tali fondi; negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci; soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals); altri investitori istituzionali; agenti di cambio; imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali: totale di bilancio: 20.000.000 EUR; fatturato netto: 40.000.000 EUR; fondi propri: 2.000.000 EUR; gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.
Questa possibilità sarà operativa a partire dal prossimo 15 luglio, quando verranno aggiornate le funzionalità della “Piattaforma cessione crediti”;
chiarisce che per le opzioni relative alla cessione del credito, comunicate dal 1° maggio 2022, il cessionario deve indicare in anticipo, tramite la “Piattaforma cessione crediti”, la scelta, che è irrevocabile, di utilizzo del credito in compensazione, per ciascuna rata annuale. L’utilizzo in compensazione di ciascuna rata può avvenire anche in più soluzioni;
– conferma che opera il divieto di cessione parziale per le singole rate annuali dei crediti d’imposta oggetto di comunicazione all’Agenzia dal 1° maggio 2022. A tal fine, a ciascuna rata è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, sempre tramite la “Piattaforma cessione crediti”;
– chiarisce che in caso di errori, le comunicazioni di opzione per lo sconto in fattura/cessione del credito, trasmesse nel mese di marzo, possono essere annullate o sostituite entro il 5 di aprile. Le comunicazioni sostitutive non possono più essere annullate o sostituite dopo tale data.
Resta, in ogni caso, confermata la possibilità di annullamento/sostituzione dell’opzione entro il giorno 5 del mese successivo a quello di invio.
Infine, l’Agenzia delle Entrate precisa che, d’ora in avanti, eventuali aggiornamenti delle istruzioni di compilazione del Modello di opzione saranno pubblicati sul sito internet della medesima, previa apposita comunicazione.
Per consentire una lettura sistemica delle disposizioni emanante dall’Agenzia delle Entrate, si fornisce il testo ricostruito del Provvedimento prot. 35873 del 3 febbraio 2022, che tiene conto delle modifiche apportate dal provvedimento in commento.
Per gli ultimi chiarimenti sulle novità normative, si veda la C.M. 19/E/2022 ed il relativo approfondimento dell’ANCE (ID n.217282 dell’8 giugno 2022).