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Per accelerare l’installazione degli impianti di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili il Decreto Legge n. 17/2022 aveva introdotto una serie di semplificazioni e modifiche alle norme vigenti. Con la legge di conversione n. 34/2022 sono state apportate ulteriori novità

Semplificazioni per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili

7 Giugno 2022
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Per accelerare l’installazione degli impianti di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili il Decreto Legge n. 17/2022 aveva introdotto una serie di semplificazioni e modifiche alle norme vigenti. Con la legge di conversione n. 34/2022 sono state apportate ulteriori novità riguardanti:

  • la semplificazione dell’installazione delle pompe di calore a gas
  • le semplificazioni per le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico e superbonus agli interventi di installazione di sonde geotermiche
  • l’ampliamento dell’applicazione dell’autoconsumo per l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili
  • le disposizioni in materia di riduzione dei consumi termici degli edifici
  • semplificazioni amministrative per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili

 

Semplificazione dell’installazione delle pompe di calore a gas (articolo 9-bis del DL 17/2022)

In merito ai requisiti degli impianti termici il decreto semplifica l’installazione delle pompe di calore a gas, facendole rientrare nelle deroghe di quanto stabilito dal comma 9 dell’articolo 5 del DPR n. 412/1993. Per queste infatti non è necessario il collegamento ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio. È comunque necessario posizionare i terminali di scarico in conformità alla vigente norma tecnica UNI7129 e successive modifiche e integrazioni.

Ulteriori dettagli

Per accedere a tale deroga è comunque obbligatorio che i prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti e che le pompe di calore a gas, comprese quelle dei generatori ibridi, abbiano un rendimento superiore a quello previsto all’articolo 4, comma 6, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59 e quindi un rendimento utile in condizioni nominali, ? u, riferito all’energia primaria, maggiore o uguale al valore limite calcolato con la formula a 90 + 3 log Pn (dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore, espressa in kW). La verifica è fatta utilizzando come fattore di conversione tra energia elettrica ed energia primaria il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell’efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e suoi successivi aggiornamenti.  

 

Semplificazioni per le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico e superbonus agli interventi di installazione di sonde geotermiche (articolo 15 del DL 17/2022)

Relativamente alle semplificazioni per le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico il decreto prevede due importanti disposizioni:

  • la definizione delle prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e alla produzione di energia elettrica, che avverrà con apposito decreto del Ministro della transizione ecologica (comma 1 dell’art. 15 del DL 17/2022). Tale decreto individuerà anche i casi in cui si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 28/2011, nonché i casi in cui l’installazione può essere considerata attività edilizia libera, a condizione che:
    • tali impianti abbiano una potenza inferiore a 2 MW e
    • scambino solo energia termica con il terreno, utilizzando un fluido vettore che circola in apposite sonde geotermiche poste a contatto con il terreno, senza effettuare prelievi o immissione di fluidi nel sottosuolo, oppure utilizzino fluidi geotermici limitatamente al caso in cui il prelievo e la restituzione delle acque sotterranee restino confinati nell’ambito della falda superficiale.

                 Sono comunque fatte salve le modalità operative individuate dalle regioni che abbiano liberalizzato l’installazione di sonde geotermiche senza prelievo o immissione di fluidi nel sottosuolo.

  • rientrano tra le spese ammesse per gli interventi di superbonus anche quelle relative all’installazione delle sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (comma 1-bis dell’art. 15 del DL 17/2022).

 

Ampliamento dell’applicazione dell’autoconsumo per l’energia prodotta da fonti rinnovabili (art. 10-ter del DL 17/2022)

Il decreto, in merito all’autoconsumo di energia rinnovabile, amplia il campo di applicazione dello stesso, nel caso di impianto/i di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l’autoconsumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell’autoconsumatore stesso. Prevede quindi che l’impianto può essere direttamente interconnesso all’utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri, al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quelle dell’unità di produzione e dell’unità di consumo. La linea diretta di collegamento tra l’impianto di produzione e l’unità di consumo, se interrata, è autorizzata con le medesime procedure di autorizzazione dell’impianto di produzione. L’impianto dell’autoconsumatore può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo alle condizioni di cui al numero 1) lettera a) comma 1 dell’art. 30 del D.Lgs 199/2021[1].

Ulteriori dettagli

In questo caso l’autoconsumatore può accedere agli strumenti di incentivazione di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs 199/2021 che riguardano la regolamentazione dei meccanismi di asta al ribasso, delle tariffe per piccoli impianti e degli incentivi per la condivisione dell’energia.

Rimane comunque quanto già previsto dalla normativa vigente e cioè che l’autoconsumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l’energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti di prelievo dei quali sia titolare lo stesso autoconsumatore e che l’impianto di produzione a fonti rinnovabili possa essere direttamente interconnesso all’utenza del cliente finale. In questo ultimo caso l’autoconsumatore può accedere agli strumenti di incentivazione di cui all’articolo 8 del D.Lgs 199/2021[2] ed alle compensazioni di cui all’articolo 32, comma 3, lettera a) dello stesso decreto.

Gli oneri generali afferenti al sistema elettrico sono applicati nella stessa misura in entrambe le configurazioni (impianti direttamente interconnessi all’utenza con collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 km e nel caso di utilizzo della rete di distribuzione esistente). In sede di aggiornamento e adeguamento della regolazione dei sistemi semplici di produzione e consumo, l’ARERA stabilirà le modalità di applicazione degli oneri all’energia autoconsumata nelle configurazioni di nuovi impianti.

 

Le Disposizioni in materia di riduzione dei consumi termici degli edifici pubblici (art. 19-quater del DL 17/2022)

Il decreto prevede che, dal 1° maggio 2022 al 31 marzo 2023, la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti di ciascuna unità immobiliare per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici pubblici, a esclusione degli edifici di cui all’articolo 3, comma 4, del regolamento di cui al DPR 16 aprile 2013, n. 74[3], non deve essere superiore, in inverno, a 19 gradi centigradi, più 2 gradi centigradi di tolleranza, né inferiore, in estate, a 27 gradi centigradi, meno 2 gradi centigradi di tolleranza, al fine di ridurre i consumi termici degli edifici e di ottenere un risparmio energetico annuo immediato.

Si ricorda che l’art. 3 del D.P.R. 74/2013 prevede che:

  • durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non debba superare:
    • 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
    • 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici
  • durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti raffrescati di ciascuna unità immobiliare, non deve essere minore di 26°C – 2°C di tolleranza per tutti gli edifici.

 

Semplificazioni amministrative per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili (articolo 9 comma 1 del DL 17/2022)

Il Decreto prevede anche misure per semplificare l’installazione degli impianti solari termici e fotovoltaici facendoli rientrare fra gli interventi di manutenzione ordinaria[4]  e quindi in attività di edilizia libera. Inoltre l’installazione:

  • può avvenire su edifici e su strutture e manufatti fuori terra (es. tettoie, pergole, autorimesse, ecc.) ovunque ubicati, comprese le zone A dei piani urbanistici comunali[5] (centri storici) o le zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale o locale e con qualunque modalità (es. su coperture inclinate o piane). Non è previsto un limite quantitativo in termini di potenza massima o di superficie, ferme restando le eventuali disposizioni di settore che prevedono specifici limiti; 
  • è liberalizzata insieme anche alle opere per la connessione degli impianti alla rete elettrica e agli eventuali interventi di potenziamento o adeguamento della rete esterni agli edifici, alle strutture o ai manufatti;
  • non è soggetta all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, (es. nulla osta ente parco, autorizzazione per vincolo idrogeologico, ecc.) compresi quelli previsti dal D.lgs. 42/2004, cd. Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Per ulteriori approfondimenti sul tema vedasi documento Ance “Impianti solari sugli edifici: l’installazione è sempre attività edilizia libera”

 

Note:

[1] L’impianto dell’autoconsumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo in relazione all’installazione, all’esercizio, compresa la gestione dei contatori, e alla manutenzione, purché il terzo resti soggetto alle istruzioni dell’autoconsumatore di energia rinnovabile. Il terzo non è di per sé considerato un autoconsumatore di energia rinnovabile.

[2] Articolo 8 del D. Lgs 199/2021 “Regolamentazione degli incentivi per la condivisione dell’energia”

  1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le modalità di cui al comma 9 dell’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono aggiornati i meccanismi di incentivazione per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo collettivo o in comunità energetiche rinnovabili di potenza non superiore a 1 MW, sulla base dei seguenti criteri direttivi:
  2. a)  possono accedere all’incentivo gli impianti a fonti rinnovabili che hanno singolarmente una potenza non superiore a 1 MW e che entrano in esercizio in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto;
  3. b)  per autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e comunità energetiche rinnovabili l’incentivo è erogato solo in riferimento alla quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo connesse sotto la stessa cabina primaria;
  4. c)  l’incentivo è erogato in forma di tariffa incentivante attribuita alla sola quota di energia prodotta dall’impianto e condivisa all’interno della configurazione;
  5. d)  nei casi di cui alla lettera b) per i quali la condivisione è effettuata sfruttando la rete pubblica di distribuzione, è previsto un unico conguaglio, composto dalla restituzione delle componenti di cui all’articolo 32, comma 3, lettera a), compresa la quota di energia condivisa, e dall’incentivo di cui al presente articolo;
  6. e)  la domanda di accesso agli incentivi è presentata alla data di entrata in esercizio e non è richiesta la preventiva iscrizione a bandi o registri;
  7. f)  l’accesso all’incentivo è garantito fino al raggiungimento di contingenti di potenza stabiliti, su base quinquennale, in congruenza con il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 3.
  8. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al comma 1 continua ad applicarsi il decreto ministeriale adottato in attuazione dell’articolo 42-bis, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.
  9. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabilite modalità di transizione e raccordo fra il vecchio e il nuovo regime, al fine di garantire la tutela degli investimenti avviati.

[3] Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l’assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici, limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti o degli ospiti. Per gli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili, per le sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali, le autorità comunali possono concedere deroghe motivate ai limiti di temperatura dell’aria negli ambienti, qualora elementi oggettivi o esigenze legati alla specifica destinazione d’uso giustifichino temperature diverse di detti valori.

[4] Art. 3, comma 1, lett. a) del Dpr 380/2001 cd. “Testo Unico Edilizia”.

[5] Individuate ai sensi del DM 1444/1968.

 

Per ulteriori approfondimenti sul tema vedasi documento Ance “Impianti solari sugli edifici: l’installazione è sempre attività edilizia libera”

 

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