Per accelerare l’installazione degli impianti di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili il Decreto Legge n. 17/2022 aveva introdotto una serie di semplificazioni e modifiche alle norme vigenti. Con la legge di conversione n. 34/2022 sono state apportate ulteriori novità
Per accelerare l’installazione degli impianti di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili il Decreto Legge n. 17/2022 aveva introdotto una serie di semplificazioni e modifiche alle norme vigenti. Con la legge di conversione n. 34/2022 sono state apportate ulteriori novità riguardanti:
Semplificazione dell’installazione delle pompe di calore a gas (articolo 9-bis del DL 17/2022)
In merito ai requisiti degli impianti termici il decreto semplifica l’installazione delle pompe di calore a gas, facendole rientrare nelle deroghe di quanto stabilito dal comma 9 dell’articolo 5 del DPR n. 412/1993. Per queste infatti non è necessario il collegamento ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio. È comunque necessario posizionare i terminali di scarico in conformità alla vigente norma tecnica UNI7129 e successive modifiche e integrazioni.
Ulteriori dettagli
Per accedere a tale deroga è comunque obbligatorio che i prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti e che le pompe di calore a gas, comprese quelle dei generatori ibridi, abbiano un rendimento superiore a quello previsto all’articolo 4, comma 6, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59 e quindi un rendimento utile in condizioni nominali, ? u, riferito all’energia primaria, maggiore o uguale al valore limite calcolato con la formula a 90 + 3 log Pn (dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore, espressa in kW). La verifica è fatta utilizzando come fattore di conversione tra energia elettrica ed energia primaria il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell’efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e suoi successivi aggiornamenti.
Semplificazioni per le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico e superbonus agli interventi di installazione di sonde geotermiche (articolo 15 del DL 17/2022)
Relativamente alle semplificazioni per le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico il decreto prevede due importanti disposizioni:
Sono comunque fatte salve le modalità operative individuate dalle regioni che abbiano liberalizzato l’installazione di sonde geotermiche senza prelievo o immissione di fluidi nel sottosuolo.
Ampliamento dell’applicazione dell’autoconsumo per l’energia prodotta da fonti rinnovabili (art. 10-ter del DL 17/2022)
Il decreto, in merito all’autoconsumo di energia rinnovabile, amplia il campo di applicazione dello stesso, nel caso di impianto/i di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l’autoconsumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell’autoconsumatore stesso. Prevede quindi che l’impianto può essere direttamente interconnesso all’utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri, al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quelle dell’unità di produzione e dell’unità di consumo. La linea diretta di collegamento tra l’impianto di produzione e l’unità di consumo, se interrata, è autorizzata con le medesime procedure di autorizzazione dell’impianto di produzione. L’impianto dell’autoconsumatore può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo alle condizioni di cui al numero 1) lettera a) comma 1 dell’art. 30 del D.Lgs 199/2021[1].
Ulteriori dettagli
In questo caso l’autoconsumatore può accedere agli strumenti di incentivazione di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs 199/2021 che riguardano la regolamentazione dei meccanismi di asta al ribasso, delle tariffe per piccoli impianti e degli incentivi per la condivisione dell’energia.
Rimane comunque quanto già previsto dalla normativa vigente e cioè che l’autoconsumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l’energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti di prelievo dei quali sia titolare lo stesso autoconsumatore e che l’impianto di produzione a fonti rinnovabili possa essere direttamente interconnesso all’utenza del cliente finale. In questo ultimo caso l’autoconsumatore può accedere agli strumenti di incentivazione di cui all’articolo 8 del D.Lgs 199/2021[2] ed alle compensazioni di cui all’articolo 32, comma 3, lettera a) dello stesso decreto.
Gli oneri generali afferenti al sistema elettrico sono applicati nella stessa misura in entrambe le configurazioni (impianti direttamente interconnessi all’utenza con collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 km e nel caso di utilizzo della rete di distribuzione esistente). In sede di aggiornamento e adeguamento della regolazione dei sistemi semplici di produzione e consumo, l’ARERA stabilirà le modalità di applicazione degli oneri all’energia autoconsumata nelle configurazioni di nuovi impianti.
Le Disposizioni in materia di riduzione dei consumi termici degli edifici pubblici (art. 19-quater del DL 17/2022)
Il decreto prevede che, dal 1° maggio 2022 al 31 marzo 2023, la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti di ciascuna unità immobiliare per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici pubblici, a esclusione degli edifici di cui all’articolo 3, comma 4, del regolamento di cui al DPR 16 aprile 2013, n. 74[3], non deve essere superiore, in inverno, a 19 gradi centigradi, più 2 gradi centigradi di tolleranza, né inferiore, in estate, a 27 gradi centigradi, meno 2 gradi centigradi di tolleranza, al fine di ridurre i consumi termici degli edifici e di ottenere un risparmio energetico annuo immediato.
Si ricorda che l’art. 3 del D.P.R. 74/2013 prevede che:
Semplificazioni amministrative per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili (articolo 9 comma 1 del DL 17/2022)
Il Decreto prevede anche misure per semplificare l’installazione degli impianti solari termici e fotovoltaici facendoli rientrare fra gli interventi di manutenzione ordinaria[4] e quindi in attività di edilizia libera. Inoltre l’installazione:
Per ulteriori approfondimenti sul tema vedasi documento Ance “Impianti solari sugli edifici: l’installazione è sempre attività edilizia libera”
Note:
[1] L’impianto dell’autoconsumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo in relazione all’installazione, all’esercizio, compresa la gestione dei contatori, e alla manutenzione, purché il terzo resti soggetto alle istruzioni dell’autoconsumatore di energia rinnovabile. Il terzo non è di per sé considerato un autoconsumatore di energia rinnovabile.
[2] Articolo 8 del D. Lgs 199/2021 “Regolamentazione degli incentivi per la condivisione dell’energia”
[3] Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l’assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici, limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti o degli ospiti. Per gli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili, per le sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali, le autorità comunali possono concedere deroghe motivate ai limiti di temperatura dell’aria negli ambienti, qualora elementi oggettivi o esigenze legati alla specifica destinazione d’uso giustifichino temperature diverse di detti valori.
[4] Art. 3, comma 1, lett. a) del Dpr 380/2001 cd. “Testo Unico Edilizia”.
[5] Individuate ai sensi del DM 1444/1968.
Per ulteriori approfondimenti sul tema vedasi documento Ance “Impianti solari sugli edifici: l’installazione è sempre attività edilizia libera”