La norma in vigore dal 21 maggio 2022 si applica a tutti i bonus
La legge di conversione del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 (pubblicata sulla G.U. n. 117 del 20 maggio 2022),all’art. 10-bis, prevede che ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del Dl 34/2020 (Superbonus 110%, eco e sisma bonus, bonus edilizi ordinari e bonus facciate), l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro relativi ai suddetti interventi dovrà essere affidata ad imprese che dimostrino, secondo tempistiche in grado di assicurare il rispetto del nuovo obbligo, di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione Soa, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione.
La norma si applica a tutte le imprese, anche se operano in veste di general contractor, che sottoscrivono contratti di appalto o subappalto di importo superiore a 516 mila euro aventi ad oggetto l’esecuzione di interventi non solo di natura edilizia ma anche impiantistica ricompresi tra quelli ammessi ad usufruire delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 121 comma 2.
La norma trova applicazione per i contratti di appalto/subappalto di lavori ricompresi negli articoli 119 e 121 del DL. n. 34/2020 di importo superiore a 516 mila euro sottoscritti dal 21 maggio 2022.
Maggiori approfondimenti nell’allegato commento ANCE
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