La Legge di conversione del DL Energia chiarisce che anche nei centri storici il fotovoltaico è attività di edilizia libera
Il Decreto Legge 17/2022, per rispondere alla sfida della transizione energetica e della decarbonizzazione, nonché all’attuale forte rincaro dell’energia elettrica e del gas, prevede all’articolo 9, comma 1 – che sostituisce l’art. 7-bis, comma 5 del D.lgs. 28/2011 – misure per semplificare e incentivare al massimo la realizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, con specifico riferimento a quelli solari, sia termici sia fotovoltaici.
Con la legge di conversione 34/2022 sono state apportate alcune modifiche alla norma che ne hanno chiarito l’applicazione anche alle zone A dei piani urbanistici comunali, ossia ai centri storici e pertanto anche in queste parti di città l’installazione dei pannelli solari sugli edifici o su altre strutture è libera e non richiede atti di assenso preventivi. Sono esclusi i soli centri storici soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. c) del D.lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” nei quali questi interventi continuano ad essere soggetti ad autorizzazione paesaggistica, a meno che l’installazione non avvenga con “pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale”.
Attualmente in base all’art. 9, comma 1 come modificato dalla legge di conversione (in vigore dal 29 aprile scorso), l’installazione degli impianti solari termici e fotovoltaici:
L’Ance fornisce un commento all’art. 9, comma 1 del DL 17/2022 come convertito dalla Legge 34/2022 nell’ambito di una apposita nota tecnica.