Pubblicata la nuova Guida all’utilizzo della Piattaforma cessione crediti a cui possono accedere, tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate, i cessionari dei crediti “per lavori edilizi” e i fornitori che hanno applicato lo sconto in fattura. La piattaforma consente loro di visualizzare e accettare le transazioni, per poi utilizzarle in compensazione o, eventualmente, per cederle nuovamente.
Come evidenziato nella Guida dell’Agenzia delle Entrate, la piattaforma, coerentemente con le recenti novità normative, distingue i crediti anche in relazione alla natura del soggetto cessionario, rendendo evidente all’utilizzatore se il proprio credito può essere ceduto a chiunque, soltanto a soggetti “qualificati”, o se, al contrario, non è più cedibile.
A tal riguardo, si ricorda che la disciplina della cessione dei crediti e dello sconto sul corrispettivo di cui all’art.121 del DL 34/2020 (legge 77/2020) è stata più volte modificata in chiave anti-frode, prima con il DL 4/2022 (cd. “Sostegni-Ter”, convertito nella legge 25/2022) e di recente con il DL 17/2022 (cd. “Decreto Energia” definitivamente approvato e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).
In base a queste modifiche, il credito d’imposta generato da interventi agevolati dai bonus “edilizi”, anche quando spettante all’impresa esecutrice in virtù dello sconto in fattura, è cedibile una sola volta ad altri soggetti terzi, comprese banche ed intermediari finanziari, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate nei confronti di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari e assicurazioni. Dal 1° maggio, alle banche sarà concessa la possibilità, ove terminate le cessioni possibili, di un’ulteriore cessione da effettuarsi esclusivamente a favore dei propri correntisti.
La Piattaforma per la cessione dei crediti è composta da quattro funzioni:
I crediti accettati potranno essere utilizzati in compensazione o, alternativamente, ulteriormente ceduti nel rispetto delle regole vigenti.
In caso di rifiuto (es. perché la cessione o i relativi dati sono errati), il credito tornerà invece nella disponibilità del cedente.
Il rifiuto è indispensabile, inoltre, per neutralizzare gli effetti delle opzioni per lo sconto o la prima cessione del credito che sono state comunicate in modo errato.
L’accettazione e il rifiuto non possono essere parziali e sono irreversibili, salvo casi particolari che saranno disciplinati dall’Agenzia con apposite istruzioni, per consentire di revocare la scelta.
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