Le risposte alle FAQ dell'AdE: come gestire il periodo transitorio
Se le comunicazioni per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, anche successive alla prima, sono avvenute entro il 16 febbraio 2022, il relativo credito può essere ulteriormente ceduto una sola volta a chiunque e due volte a soggetti “qualificati”.
Le comunicazioni effettuate, invece, dal 17 febbraio 2022 seguono le regole introdotte dal DL 13/2022 (cd. DL Frodi) per cui:
È quanto chiarito dall’ Agenzia delle Entrate con una Faq del 17 marzo 2022 pubblicata sul sito proprio per definire i termini dei divieti di cessione dei bonus introdotti dal decreto “Frodi”.
La questione nasce dalla necessità di coordinare il DL 4/2022 “Sostegni ter” e il DL 13/2022 “Frodi” entrambi intervenuti sulla disciplina della cessione dei crediti derivanti dalle detrazioni per i bonus edilizi, al fine di limitare il numero di cessioni possibili in una logica “anti-frode”.
L’articolo 1, comma 2, del decreto Frodi ha modificato il comma 1 dell’art. 28 introdotto dal DL n. 4/2022 – cd. decreto Sostegni-ter – poi abrogato dal medesimo decreto Frodi, per consentire la possibilità – a partire dal 26 febbraio 2022 (data di entrata in vigore del decreto Frodi) – di effettuare, dopo la prima, 2 ulteriori cessioni a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, nonché imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
Diversamente, è rimasto immutato il comma 2 dell’art. 28 che detta la disciplina transitoria per le comunicazioni effettuate entro il 16 febbraio 2022, e il successivo comma 3, che prevede la nullità dei contratti eventualmente stipulati in violazione del divieto delle cessioni plurime.
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